Art. 10.
  1. La societa' autorizzata che eserciti prima della sua  iscrizione
nell'albo  di  cui  all'art. 3, e' diffidata a sospendere l'esercizio
dell'attivita' dalla direzione generale del Dipartimento delle dogane
ed imposte indirette. La mancata osservanza  della  diffida  comporta
nei  confronti dei soci l'adozione, da parte del competente consiglio
compartimentale,  del   provvedimento   di   sospensione   temporanea
dall'albo di cui alla lettera d) dell'art. 12 della legge 22 dicembre
1960, n. 1612.
  2.  Nei  casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 3,
comma 3, di quelle fissate dall'art. 6, comma 1, e di quelle  di  cui
all'art.  7, comma 1, il Ministro delle finanze, previa contestazione
degli addebiti, qualora non ritenga di accettare  le  giustificazioni
della  societa', dispone la sospensione dall'attivita' per il periodo
di un mese.
  3. Salvo le altre piu' gravi  conseguenze  di  carattere  civile  e
penale  il  Ministro delle finanze, previa contestazione ed addebiti,
qualora non ritenga di accettare le giustificazioni  della  societa',
dispone  la  revoca  dell'  autorizzazione  quando  nello svolgimento
dell'attivita' vengano commesse  gravi  o  ripetute  violazioni  alle
disposizioni  recate  in  materia  tributaria  da  leggi  generali  o
speciali ovvero quando risultino inosservate le  prescrizioni  e  gli
obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria nonche' quando i dati
e  gli  elementi,  richiesti dalla medesima Amministrazione risultino
falsi o incompleti rispetto  la  documentazione  fornita  dall'utente
oppure  siano  stati  irregolarmente  asseverati dati dichiarazioni o
documenti. Nei casi di particolare gravita' il Ministro delle finanze
dispone la sospensione cautelare dell'autorizzazione.
  4. I provvedimenti  di  sospensione  cautelare  e  di  revoca  sono
comunicati al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
  5.   Con   i  provvedimenti  vengono  stabilite  le  modalita'  per
assicurare  nei  confronti  degli  utenti  il  regolare   svolgimento
dell'attivita' concernente operazioni doganali o altri adempimenti in
corso.
  6.   Restano   salvi  eventuali  altri  provvedimenti  sanzionatori
previsti per i singoli  spedizionieri  doganali  soci  del  centro  a
termini della legge professionale 22 dicembre 1960, n. 1612.
 
          Note all'art. 10:
             -  Il  testo  dell'art.  12,  lettera d), della legge n.
          1612/1960 e' il seguente:
             "Il  consiglio  compartimentale,  anche   su   richiesta
          dell'Amministrazione   delle   dogane,  puo'  adottare  nei
          confronti degli iscritti all'albo i seguenti provvedimenti:
              a) - c) (omissis);
              d) la sospensione temporanea dall'albo".
             - Per il titolo della legge n. 1612/1960 si veda in nota
          alle premesse.