Art. 10. 1. La societa' autorizzata che eserciti prima della sua iscrizione nell'albo di cui all'art. 3, e' diffidata a sospendere l'esercizio dell'attivita' dalla direzione generale del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette. La mancata osservanza della diffida comporta nei confronti dei soci l'adozione, da parte del competente consiglio compartimentale, del provvedimento di sospensione temporanea dall'albo di cui alla lettera d) dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612. 2. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, di quelle fissate dall'art. 6, comma 1, e di quelle di cui all'art. 7, comma 1, il Ministro delle finanze, previa contestazione degli addebiti, qualora non ritenga di accettare le giustificazioni della societa', dispone la sospensione dall'attivita' per il periodo di un mese. 3. Salvo le altre piu' gravi conseguenze di carattere civile e penale il Ministro delle finanze, previa contestazione ed addebiti, qualora non ritenga di accettare le giustificazioni della societa', dispone la revoca dell' autorizzazione quando nello svolgimento dell'attivita' vengano commesse gravi o ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria nonche' quando i dati e gli elementi, richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto la documentazione fornita dall'utente oppure siano stati irregolarmente asseverati dati dichiarazioni o documenti. Nei casi di particolare gravita' il Ministro delle finanze dispone la sospensione cautelare dell'autorizzazione. 4. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono comunicati al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. 5. Con i provvedimenti vengono stabilite le modalita' per assicurare nei confronti degli utenti il regolare svolgimento dell'attivita' concernente operazioni doganali o altri adempimenti in corso. 6. Restano salvi eventuali altri provvedimenti sanzionatori previsti per i singoli spedizionieri doganali soci del centro a termini della legge professionale 22 dicembre 1960, n. 1612.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 12, lettera d), della legge n. 1612/1960 e' il seguente: "Il consiglio compartimentale, anche su richiesta dell'Amministrazione delle dogane, puo' adottare nei confronti degli iscritti all'albo i seguenti provvedimenti: a) - c) (omissis); d) la sospensione temporanea dall'albo". - Per il titolo della legge n. 1612/1960 si veda in nota alle premesse.