Art. 11.
  1. Le prestazioni professionali di cui  agli  articoli  precedenti,
rese  su  richiesta  dell'utenza,  sono  assoggettate a corrispettivi
inderogabili, determinati dal Consiglio nazionale degli spedizionieri
doganali con le procedure di cui alla  legge  22  dicembre  1960,  n.
1612, ed approvate con decreto del Ministro delle finanze.
  2. In caso di violazione di quanto previsto al precedente comma, il
consiglio  compartimentale  competente  applica  la  sanzione  di cui
all'art. 12, lettere d) od f), della legge 22 dicembre 1960, n1612.
 
          Note all'art. 11:
             - Per il titolo della legge n. 1612/1960 si veda in nota
          alle premesse.
             - Per l'art. 12, lettera d), della legge n. 1612/1960 si
          vede in nota all'art. 10. La successiva lettera f)  prevede
          la radiazione dall'albo.