Art. 11. 1. Le prestazioni professionali di cui agli articoli precedenti, rese su richiesta dell'utenza, sono assoggettate a corrispettivi inderogabili, determinati dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali con le procedure di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed approvate con decreto del Ministro delle finanze. 2. In caso di violazione di quanto previsto al precedente comma, il consiglio compartimentale competente applica la sanzione di cui all'art. 12, lettere d) od f), della legge 22 dicembre 1960, n1612.
Note all'art. 11: - Per il titolo della legge n. 1612/1960 si veda in nota alle premesse. - Per l'art. 12, lettera d), della legge n. 1612/1960 si vede in nota all'art. 10. La successiva lettera f) prevede la radiazione dall'albo.