Art. 12. 1. In via transitoria, e fino al 30 giugno 1993, e comunque solo in occasione della costituzione delle societa' di cui all'art. 1, comma 1, possono divenire soci anche spedizionieri doganali in possesso del titolo conseguito a termini degli articoli 47 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino essere stati iscritti all'elenco degli spedizionieri doganali di cui all'art. 44 del medesimo testo unico, ininterrottamente da almeno tre anni in qualita' di procuratore di spedizioniere doganale libero professionista iscritto all'albo istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612.
Note all'art. 12: - Gli articoli da 47 a 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, cosi' dispongono: "Art. 47 (Conferimento della nomina a spedizioniere doganale). - La nomina a spedizioniere doganale e' conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validita' illimitata. La patente e' rilasciata dal Ministero delle finanze, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. La nomina a spedizioniere doganale abilita al compimento di operazioni doganali esclusivamente presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale, prescelta dall'interessato, che deve risultare indicata nella patente. In relazione all'espletamento delle operazioni presso le dogane predette lo spedizioniere e' tuttavia abilitato al compimento degli atti necessari presso altri uffici, anche fuori dal territorio della circoscrizione. Salvo le eccezioni che per giustificati motivi potranno essere consentite dai capi delle circoscrizioni doganali, lo spedizioniere doganale deve avere la propria residenza in un comune compreso nella circoscrizione per la quale risulta abilitato. A richiesta dell'interessato e' accordato il trasferimento dell'attivita' presso altra circoscrizione, purche' risulti comprovato il trasferimento della residenza in un comune compreso nella circoscrizione medesima; il trasferimento e' disposto dal Ministero delle finanze. Il Ministero delle finanze, su motivata richiesta degli interessati e sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, puo' consentire agli spedizionieri doganali di cui all'art. 43, primo comma, di operare presso dogane di piu' circoscrizioni. Art. 48 (Requisiti per ottenere il rilascio della patente di spedizioniere doganale). - La patente di spedizioniere doganale e' rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti: a) siano di cittadinanza italiana, ovvero siano cittadini di uno Stato estero che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani; b) abbiano raggiunta la maggiore eta'; c) risultino di buona condotta; d) siano meritevoli della fiducia dell'amministrazione per il loro comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria; e) abbiano sostenuto, con esito positivo, l'esame di cui all'art. 50. La patente non puo' essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico ed a coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Art. 49 (Rilascio della patente a dipendenti dell'amministrazione finanziaria cessati dal servizio). - E' in facolta' del Ministro per le finanze, avuto riguardo ai precedenti di carriera ed alle specifiche mansioni svolte nel settore dei servizi doganali, di esonerare dal possesso del requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo gli impiegati dei ruoli delle carriere direttive e di concetto dell'amministrazione finanziaria e gli ufficiali della guardia di finanza, cessati dal rapporto di impiego dopo aver prestato almeno venti anni di effettivo servizio in tali posizioni. In ogni caso, coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria non possono essere ammessi ad operare, per un biennio dalla data indicata nel decreto che riconosce la cessazione del rapporto di impiego, nell'ambito delle circoscrizioni presso le quali hanno prestato servizio nell'ultimo quinquennio. Il termine e' ridotto ad un anno se il rapporto di impiego sia cessato per collocamento a riposo per limiti di eta' o per anzianita' di servizio o se l'esercizio della professione si svolge fuori della circoscrizione o delle circoscrizioni presso le quali l'interessato presto' servizio nell'ultimo quinquennio. Art. 50 (Esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale). - Gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con decreto del Ministro per le finanze, ogni tre anni; sono tuttavia indetti anche prima se richiesti da almeno quattro consigli compartimentali degli spedizionieri doganali o da almeno quindici camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e sentito in ogni caso il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; la commissione esaminatrice, nominata con decreto dello stesso Ministro, e' presieduta dal direttore generale delle dogane e imposte indirette o da un dirigente superiore dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed e' composta: a) di due impiegati appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a primo dirigente; b) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza, di qualifica non inferiore ad intendente aggiunto; c) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane, di qualifica non inferiore a direttore di prima classe o ispettore capo; d) di due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a direttore di sezione. Art. 51 (Ammissione agli esami). - Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nel decreto che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione del decreto stesso, il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni in un registro circoscrizionale del personale ausiliario, ai sensi dell'art. 46. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non e' richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nelle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive, ovvero nella guardia di finanza in qualita' di ufficiale o sottufficiale. L'esclusione dagli esami per difetto di requisiti e' disposta con decreto motivato dal Ministero delle finanze. Art. 52 (Svolgimento degli esami). - L'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio. La prova scritta verte su istituzioni di diritto privato, principi di scienza delle finanze o nozioni di diritto tributario. La prova pratica consiste nella compilazione di dichiarazioni doganali, integrate da una relazione scritta sugli adempimenti connessi con le singole operazioni. Il colloquio verte sulle materie che possono formare oggetto della prova scritta e di quella pratica e comprende inoltre: nozioni di diritto amministrativo, di diritto della navigazione, di merceologia, di geografia economica e commerciale, di statistica generale ed economica nonche' nozioni sulle disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l'estero, cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunita' europee. Per lo svolgimento delle prove e del colloquio e per quanto altro attiene alla sede ed al procedimento degli esami, compresa la corresponsione dei compensi e delle indennita' ai componenti della commissione esaminatrice ed al personale addetto alla vigilanza durante l'espletamento delle prove stesse, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per i concorsi di ammissione alla carriera di concetto degli impiegati civili e dell'amministrazione periferica delle dogane. I compensi e le indennita' spettanti agli spedizionieri doganali chiamati a far parte della commissione esaminatrice sono a carico del bilancio del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. L'elenco dei candidati riconosciuti idonei, formato dalla commissione esaminatrice, e' approvato con decreto del Ministro per le finanze e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative. Art. 53 (Sospensione degli spedizionieri dalle operazioni doganali). - Gli intendenti di finanza, con motivato provvedimento, possono infliggere agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale o nell'elenco di cui all'art. 44 la sospensione dalle operazioni doganali nei casi di: a) mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato adempimento di qualsiasi altro obbligo verso la dogana; b) imputazione per un delitto previsto dalle leggi finanziarie o dalle leggi relative alla disciplina dei divieti economici ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 54, lettere c) e d). Nei casi di cui alla lettera a), la sospensione e' disposta su proposta del capo della dogana ed e' inflitta per un periodo non superiore a due mesi, ma puo' essere prorogata fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi. Nel caso di cui alla lettera b), la sospensione dura fino a quando con provvedimento anche non definitivo dell'autorita' giudiziaria lo spedizioniere sia stato prosciolto od assolto. E' sempre disposta la sospensione dello spedizioniere doganale quando, nel caso in cui alla lettera b) del primo comma, sia intervenuta sentenza non definitiva di condanna alla pena della reclusione per un periodo superiore ad un anno e quando per qualsiasi reato sia stato emesso nei suoi confronti mandato od ordine di cattura. Il provvedimento di sospensione dalle operazione doganali e' adottato dall'intendente di finanza della provincia nel cui territorio e' compreso il comune di residenza dello spedizioniere. Avverso tale provvedimento e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per le finanze, che decide con decreto motivato, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, eccetto quando ricorrano le circostanze indicate nel precedente comma. Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali, appena divenuto definitivo, deve essere comunicato al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza. Art. 54 (Revoca della nomina a spedizioniere doganale). - E' sempre disposta la revoca della nomina dello spedizioniere doganale nei casi di: a) radiazione dell'albo professionale; b) perdita di uno dei requisiti richiesti dall'art. 48, lettere a) e d); c) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale; d) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo di dieci anni. Nei casi di cui alle lettere c) e d) la revoca e' disposta soltanto qualora venga pronunciata condanna alla pena della reclusione, ancorche' congiunta con la pena della multa, per un tempo superiore ad un anno. In caso diverso cessa la sospensione eventualmente inflitta ai sensi dell'articolo precedente, salvo che non sussistano altri motivi che ne giustificano il mantenimento. Il provvedimento di revoca e' adottato con decreto del Ministro per le finanze, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali". - L'art. 44 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, e' cosi' formulato: "Art. 44 (Elenco degli spedizionieri doganali non iscritti nell'albo). - Gli spedizionieri doganali non iscritti nell'albo professionale, indicati negli articoli 42 e 43, primo comma, sono amessi ad operare in dogana a condizione che risultino iscritti in apposito elenco formato e tenuto aggiornato dal competente consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali. Gli iscritti dell'elenco compartimentale possono operare in dogana soltanto sulla base e nei limiti della procura rilasciata dal proprietario della merce da cui dipendono ovvero dallo spedizioniere doganale iscritto nell'albo sotto la direzione del quale sono posti". - Per il titolo della legge n. 1612/1960 si veda in nota alle premesse.