Art. 12.
  1. In via transitoria, e fino al 30 giugno 1993, e comunque solo in
occasione della costituzione delle societa' di cui all'art. 1,  comma
1, possono divenire soci anche spedizionieri doganali in possesso del
titolo  conseguito  a  termini degli articoli 47 e seguenti del testo
unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
che,  alla  data di entrata in vigore del presente decreto, risultino
essere stati iscritti all'elenco degli spedizionieri doganali di  cui
all'art. 44 del medesimo testo unico, ininterrottamente da almeno tre
anni  in  qualita'  di  procuratore  di spedizioniere doganale libero
professionista iscritto all'albo  istituito  con  legge  22  dicembre
1960, n. 1612.
 
          Note all'art. 12:
             -  Gli  articoli  da  47  a  54  del  testo  unico delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          D.P.R. n. 43/1973, cosi' dispongono:
             "Art. 47  (Conferimento  della  nomina  a  spedizioniere
          doganale).   -   La  nomina  a  spedizioniere  doganale  e'
          conferita mediante il  rilascio  di  apposita  patente,  di
          validita' illimitata.
             La  patente  e'  rilasciata dal Ministero delle finanze,
          sentito  il   consiglio   nazionale   degli   spedizionieri
          doganali.
             La nomina a spedizioniere doganale abilita al compimento
          di  operazioni  doganali esclusivamente presso le dogane di
          una   determinata   circoscrizione   doganale,    prescelta
          dall'interessato,   che   deve   risultare  indicata  nella
          patente. In  relazione  all'espletamento  delle  operazioni
          presso  le  dogane  predette  lo  spedizioniere e' tuttavia
          abilitato al compimento degli atti necessari  presso  altri
          uffici, anche fuori dal territorio della circoscrizione.
             Salvo  le eccezioni che per giustificati motivi potranno
          essere consentite dai capi delle  circoscrizioni  doganali,
          lo  spedizioniere  doganale deve avere la propria residenza
          in un comune compreso nella  circoscrizione  per  la  quale
          risulta abilitato.
             A    richiesta    dell'interessato   e'   accordato   il
          trasferimento dell'attivita' presso  altra  circoscrizione,
          purche' risulti comprovato il trasferimento della residenza
          in  un  comune  compreso  nella circoscrizione medesima; il
          trasferimento e' disposto dal Ministero delle finanze.
             Il Ministero delle finanze, su motivata richiesta  degli
          interessati   e   sentito   il  consiglio  nazionale  degli
          spedizionieri doganali, puo' consentire agli  spedizionieri
          doganali  di  cui  all'art.    43,  primo comma, di operare
          presso dogane di piu' circoscrizioni.
             Art.  48  (Requisiti  per  ottenere  il  rilascio  della
          patente   di  spedizioniere  doganale).  -  La  patente  di
          spedizioniere doganale e' rilasciata alle  persone  fisiche
          in possesso dei seguenti requisiti:
               a)   siano  di  cittadinanza  italiana,  ovvero  siano
          cittadini di uno Stato estero che accorda in materia uguale
          trattamento ai cittadini italiani;
               b) abbiano raggiunta la maggiore eta';
               c) risultino di buona condotta;
               d) siano meritevoli della fiducia dell'amministrazione
          per  il  loro  comportamento   in   rapporto   alle   leggi
          finanziarie  ed a quelle relative alla disciplina economica
          e valutaria;
               e) abbiano sostenuto, con esito positivo,  l'esame  di
          cui all'art. 50.
             La patente non puo' essere rilasciata a coloro che siano
          esclusi  dall'elettorato  attivo  politico  ed a coloro che
          siano stati destituiti  dall'impiego  presso  una  pubblica
          amministrazione.
             Art.   49   (Rilascio   della   patente   a   dipendenti
          dell'amministrazione finanziaria cessati dal  servizio).  -
          E'  in facolta' del Ministro per le finanze, avuto riguardo
          ai precedenti  di  carriera  ed  alle  specifiche  mansioni
          svolte  nel  settore dei servizi doganali, di esonerare dal
          possesso  del  requisito  di  cui  alla  lettera   e)   del
          precedente  articolo gli impiegati dei ruoli delle carriere
          direttive e di concetto dell'amministrazione finanziaria  e
          gli   ufficiali  della  guardia  di  finanza,  cessati  dal
          rapporto di impiego dopo aver prestato almeno venti anni di
          effettivo servizio in tali posizioni.
             In   ogni   caso,   coloro   che    hanno    appartenuto
          all'amministrazione  finanziaria non possono essere ammessi
          ad operare, per un biennio dalla data indicata nel  decreto
          che  riconosce  la  cessazione  del  rapporto  di  impiego,
          nell'ambito delle  circoscrizioni  presso  le  quali  hanno
          prestato  servizio  nell'ultimo  quinquennio. Il termine e'
          ridotto ad un anno se il rapporto di  impiego  sia  cessato
          per  collocamento  a  riposo  per  limiti  di  eta'  o  per
          anzianita' di servizio o se l'esercizio  della  professione
          si svolge fuori della circoscrizione o delle circoscrizioni
          presso  le quali l'interessato presto' servizio nell'ultimo
          quinquennio.
             Art. 50 (Esami per il  conseguimento  della  patente  di
          spedizioniere  doganale).  - Gli esami per il conseguimento
          della patente di spedizioniere doganale sono  indetti,  con
          decreto  del  Ministro  per le finanze, ogni tre anni; sono
          tuttavia indetti anche prima se richiesti da almeno quattro
          consigli compartimentali degli spedizionieri doganali o  da
          almeno quindici camere di commercio, industria, artigianato
          ed  agricoltura,  e  sentito  in  ogni  caso  il  consiglio
          nazionale  degli  spedizionieri  doganali.  Il  decreto  e'
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana; la commissione esaminatrice, nominata con decreto
          dello stesso Ministro, e' presieduta dal direttore generale
          delle  dogane  e  imposte  indirette  o  da  un   dirigente
          superiore dell'amministrazione centrale del Ministero delle
          finanze ed e' composta:
               a)  di  due  impiegati  appartenenti  al  ruolo  della
          carriera  direttiva   dell'amministrazione   centrale   del
          Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a primo
          dirigente;
               b)   di  un  impiegato  appartenente  al  ruolo  della
          carriera  direttiva  delle  intendenze   di   finanza,   di
          qualifica non inferiore ad intendente aggiunto;
               c)   di  un  impiegato  appartenente  al  ruolo  della
          carriera direttiva  dell'amministrazione  periferica  delle
          dogane,  di  qualifica  non  inferiore a direttore di prima
          classe o ispettore capo;
               d)  di  due  spedizionieri  doganali   designati   dal
          consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
             Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato
          appartenente    al    ruolo    della   carriera   direttiva
          dell'amministrazione centrale del Ministero delle  finanze,
          di qualifica non inferiore a direttore di sezione.
             Art.  51  (Ammissione  agli esami). - Per essere ammessi
          agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro  il
          termine   stabilito   nel  decreto  che  indice  gli  esami
          medesimi,   devono   aver   conseguito,   alla   data    di
          pubblicazione del decreto stesso, il diploma di istituto di
          istruzione  secondaria di secondo grado e devono risultare,
          alla medesima data, iscritti  da  almeno  due  anni  in  un
          registro  circoscrizionale  del  personale  ausiliario,  ai
          sensi  dell'art.  46.  Il  requisito  dell'iscrizione   nel
          registro  degli  ausiliari  non e' richiesto agli aspiranti
          che per almeno due anni  abbiano  prestato  servizio  nelle
          dogane  con  mansioni  direttive, di concetto od esecutive,
          ovvero nella guardia di finanza in qualita' di ufficiale  o
          sottufficiale.
             L'esclusione  dagli  esami  per  difetto di requisiti e'
          disposta con decreto motivato dal Ministero delle finanze.
             Art. 52 (Svolgimento degli  esami).  -  L'esame  per  il
          conseguimento   della  patente  di  spedizioniere  doganale
          consiste in una prova scritta, in una prova pratica  ed  in
          un colloquio.
             La   prova  scritta  verte  su  istituzioni  di  diritto
          privato, principi di scienza delle  finanze  o  nozioni  di
          diritto   tributario.   La  prova  pratica  consiste  nella
          compilazione di dichiarazioni doganali,  integrate  da  una
          relazione scritta sugli adempimenti connessi con le singole
          operazioni.  Il  colloquio  verte sulle materie che possono
          formare oggetto della prova scritta e di quella  pratica  e
          comprende  inoltre:  nozioni  di diritto amministrativo, di
          diritto della navigazione,  di  merceologia,  di  geografia
          economica   e   commerciale,   di  statistica  generale  ed
          economica nonche' nozioni sulle disposizioni  di  carattere
          economico  e valutario concernenti gli scambi con l'estero,
          cenni generali  sui  trattati  e  sugli  accordi  doganali,
          commerciali  e  di navigazione, con particolare riguardo ai
          trattati istitutivi delle Comunita' europee.
             Per lo svolgimento delle prove e  del  colloquio  e  per
          quanto  altro  attiene  alla  sede ed al procedimento degli
          esami, compresa la  corresponsione  dei  compensi  e  delle
          indennita'  ai componenti della commissione esaminatrice ed
          al  personale addetto alla vigilanza durante l'espletamento
          delle prove stesse, si osservano, in quanto applicabili, le
          disposizioni previste per i  concorsi  di  ammissione  alla
          carriera    di    concetto   degli   impiegati   civili   e
          dell'amministrazione periferica delle dogane. I compensi  e
          le   indennita'   spettanti   agli  spedizionieri  doganali
          chiamati a far parte della commissione esaminatrice sono  a
          carico   del   bilancio   del   consiglio  nazionale  degli
          spedizionieri doganali.
             L'elenco  dei  candidati  riconosciuti  idonei,  formato
          dalla  commissione  esaminatrice,  e' approvato con decreto
          del Ministro per le finanze  e  pubblicato  nel  Bollettino
          ufficiale  del  Ministero;  di  tale  pubblicazione  si da'
          notizia mediante avviso inserito nella  Gazzetta  Ufficiale
          della  Repubblica.  Dalla data di pubblicazione dell'avviso
          nella  Gazzetta  Ufficiale  decorre  il  termine   per   le
          eventuali impugnative.
             Art.   53   (Sospensione   degli   spedizionieri   dalle
          operazioni doganali). -  Gli  intendenti  di  finanza,  con
          motivato    provvedimento,    possono    infliggere    agli
          spedizionieri doganali iscritti nell'albo  professionale  o
          nell'elenco   di  cui  all'art.  44  la  sospensione  dalle
          operazioni doganali nei casi di:
               a) mancato pagamento  dei  diritti  liquidati  per  le
          operazioni  doganali compiute ovvero di mancato adempimento
          di qualsiasi altro obbligo verso la dogana;
               b) imputazione per un  delitto  previsto  dalle  leggi
          finanziarie  o  dalle  leggi  relative  alla disciplina dei
          divieti economici  ovvero  per  uno  dei  delitti  indicati
          nell'art. 54, lettere c) e d).
             Nei  casi  di  cui  alla  lettera  a), la sospensione e'
          disposta su proposta del capo della dogana ed  e'  inflitta
          per  un  periodo  non  superiore a due mesi, ma puo' essere
          prorogata fino a quando non siano stati pagati i diritti  o
          non  siano  stati adempiuti gli altri obblighi. Nel caso di
          cui alla lettera b), la sospensione dura fino a quando  con
          provvedimento    anche    non   definitivo   dell'autorita'
          giudiziaria  lo  spedizioniere  sia  stato  prosciolto   od
          assolto.
             E'  sempre  disposta  la sospensione dello spedizioniere
          doganale quando, nel caso in cui alla lettera b) del  primo
          comma,  sia intervenuta sentenza non definitiva di condanna
          alla pena della reclusione per un periodo superiore  ad  un
          anno e quando per qualsiasi reato sia stato emesso nei suoi
          confronti mandato od ordine di cattura.
             Il   provvedimento   di   sospensione  dalle  operazione
          doganali  e'  adottato  dall'intendente  di  finanza  della
          provincia  nel  cui  territorio  e'  compreso  il comune di
          residenza dello spedizioniere.  Avverso tale  provvedimento
          e'  ammesso  ricorso entro trenta giorni al Ministro per le
          finanze,  che  decide  con  decreto  motivato,  sentito  il
          consiglio   nazionale   degli  spedizionieri  doganali.  Il
          ricorso al Ministro sospende l'efficacia del  provvedimento
          impugnato, eccetto quando ricorrano le circostanze indicate
          nel precedente comma.
             Il   provvedimento   di   sospensione  dalle  operazioni
          doganali,   appena   divenuto   definitivo,   deve   essere
          comunicato al consiglio compartimentale degli spedizionieri
          doganali per gli adempimenti di competenza.
             Art.  54 (Revoca della nomina a spedizioniere doganale).
          -  E'  sempre  disposta  la  revoca  della   nomina   dello
          spedizioniere doganale nei casi di:
               a) radiazione dell'albo professionale;
               b)  perdita  di  uno dei requisiti richiesti dall'art.
          48, lettere a) e d);
               c)  condanna,  in  seguito  a  sentenza   passata   in
          giudicato,  per  uno  dei  delitti non colposi previsti dai
          titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del
          codice penale;
               d)  condanna,  in  seguito  a  sentenza   passata   in
          giudicato,  per ogni altro delitto non colposo per il quale
          la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a tre anni o nel massimo di dieci anni.
             Nei casi di cui alle  lettere  c)  e  d)  la  revoca  e'
          disposta  soltanto  qualora venga pronunciata condanna alla
          pena della reclusione,  ancorche'  congiunta  con  la  pena
          della  multa,  per  un  tempo superiore ad un anno. In caso
          diverso cessa  la  sospensione  eventualmente  inflitta  ai
          sensi  dell'articolo  precedente,  salvo che non sussistano
          altri motivi che ne giustificano il mantenimento.
             Il provvedimento di revoca e' adottato con  decreto  del
          Ministro  per  le  finanze,  sentito il consiglio nazionale
          degli spedizionieri doganali".
             - L'art. 44 del medesimo testo unico delle  disposizioni
          legislative  in  materia  doganale, approvato con D.P.R. n.
          43/1973, e' cosi' formulato:
             "Art.  44  (Elenco  degli  spedizionieri  doganali   non
          iscritti  nell'albo).  -  Gli  spedizionieri  doganali  non
          iscritti nell'albo professionale, indicati  negli  articoli
          42  e  43,  primo comma, sono amessi ad operare in dogana a
          condizione  che  risultino  iscritti  in  apposito   elenco
          formato   e  tenuto  aggiornato  dal  competente  consiglio
          compartimentale degli spedizionieri doganali.
             Gli iscritti dell'elenco compartimentale possono operare
          in dogana soltanto sulla base e nei  limiti  della  procura
          rilasciata  dal  proprietario  della merce da cui dipendono
          ovvero  dallo  spedizioniere  doganale  iscritto  nell'albo
          sotto la direzione del quale sono posti".
             - Per il titolo della legge n. 1612/1960 si veda in nota
          alle premesse.