Art. 13.
  1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 11 dicembre 1992
                                                   Il Ministro: GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1993
  Registro n. 3 Finanze, foglio n. 50