Art. 2. 1. L'autorizzazione del Ministro delle finanze, prevista dall'art. 7, comma 1-septies, della legge n. 66/1992, viene concessa alle societa' di cui all'art. 1, comma 1, previa presentazione al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette della seguente documentazione: a) atto costitutivo della societa' con indicazione dei soci, corredata dagli estremi della patente con validita' illimitata; b) statuto della societa', predisposto secondo il modello approvato in allegato al presente decreto; c) certificato di iscrizione della societa' alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; d) certificazione del consiglio compartimentale competente da cui risulti che tutti i soci sono iscritti all'albo professionale da almeno tre anni e che esercitano l'attivita' professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato e che per i medesimi non ricorre nessuna delle ipotesi da cui possa derivare la sospensione o la revoca della patente a termine dell'art. 53 o 54 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 2. Deve inoltre essere presentata una documentazione rilasciata dalla circoscrizione doganale competente sul territorio ove sono ubicati gli uffici del centro di assistenza doganale da cui risulti, a seguito di apposito sopralluogo, l'effettiva esistenza di una struttura, con appositi locali ed attrezzature, per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza doganale, dotata di sistema di registrazione contabile e presso la quale verranno conservati gli atti. Ogni struttura destinata successivamente all'attivita' del centro di assistenza doganale dovra' ugualmente essere comunicata alla competente circoscrizione doganale ai fini del prescritto sopralluogo. 3. Concessa l'autorizzazione, la societa' otterra' dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali il timbro, fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sul quale risulti il numero di iscrizione all'albo, la ragione sociale, la sede ed il numero che lo contraddistingue. 4. La firma sulle dichiarazioni doganali ricevute od emesse ai sensi dell'art. 5 o sui documenti di cui all'art. 6, o su ogni altro atto o documento emesso, dovra' essere apposta da un legale rappresentante del centro di assistenza doganale e convalidata dal timbro in dotazione.
Note all'art. 2: - Per l'art. 7, comma 1-septies, della legge n. 66/1992 si veda in note alle premesse. - Per gli articoli 53 e 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, si veda in nota all'art. 12.