Art. 2.
  1. L'autorizzazione del Ministro delle finanze, prevista  dall'art.
7,  comma  1-septies,  della  legge  n.  66/1992, viene concessa alle
societa'  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  previa  presentazione  al
Dipartimento  delle  dogane  e delle imposte indirette della seguente
documentazione:
    a) atto costitutivo della  societa'  con  indicazione  dei  soci,
corredata dagli estremi della patente con validita' illimitata;
    b)   statuto  della  societa',  predisposto  secondo  il  modello
approvato in allegato al presente decreto;
    c) certificato  di  iscrizione  della  societa'  alla  camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    d) certificazione del consiglio compartimentale competente da cui
risulti  che  tutti  i  soci  sono iscritti all'albo professionale da
almeno tre  anni  e  che  esercitano  l'attivita'  professionale  non
vincolati  a  rapporto di lavoro subordinato e che per i medesimi non
ricorre nessuna delle ipotesi da cui possa derivare la sospensione  o
la  revoca  della patente a termine dell'art. 53 o 54 del testo unico
delle leggi doganali, approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
  2.  Deve  inoltre  essere  presentata una documentazione rilasciata
dalla circoscrizione doganale  competente  sul  territorio  ove  sono
ubicati  gli uffici del centro di assistenza doganale da cui risulti,
a seguito di  apposito  sopralluogo,  l'effettiva  esistenza  di  una
struttura,  con  appositi  locali ed attrezzature, per lo svolgimento
dell'attivita'  di  assistenza  doganale,  dotata   di   sistema   di
registrazione  contabile  e  presso  la quale verranno conservati gli
atti. Ogni  struttura  destinata  successivamente  all'attivita'  del
centro  di  assistenza  doganale  dovra' ugualmente essere comunicata
alla  competente  circoscrizione  doganale  ai  fini  del  prescritto
sopralluogo.
  3.  Concessa  l'autorizzazione,  la societa' otterra' dal Consiglio
nazionale   degli   spedizionieri   doganali   il   timbro,   fornito
dall'Istituto  Poligrafico  e Zecca dello Stato, sul quale risulti il
numero di iscrizione all'albo, la ragione  sociale,  la  sede  ed  il
numero che lo contraddistingue.
  4.  La  firma  sulle  dichiarazioni  doganali ricevute od emesse ai
sensi dell'art. 5 o sui documenti di cui all'art. 6, o su ogni  altro
atto   o  documento  emesso,  dovra'  essere  apposta  da  un  legale
rappresentante del centro di assistenza doganale  e  convalidata  dal
timbro in dotazione.
 
          Note all'art. 2:
             -  Per l'art. 7, comma 1-septies, della legge n. 66/1992
          si veda in note alle premesse.
             - Per gli  articoli  53  e  54  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          D.P.R. n. 43/1973, si veda in nota all'art. 12.