Art. 3.
  1.  Presso  la  direzione  centrale  dei   servizi   doganali   del
Dipartimento  delle  dogane  e  imposte  indirette  e'  istituito  un
apposito albo nel quale dovranno essere obbligatoriamente iscritte le
societa' di  cui  all'  art.  1,  comma  1,  dopo  aver  ottenuto  la
preventiva  autorizzazione  del  Ministro delle finanze. L'iscrizione
comporta  l'annotazione  degli  estremi  dell'identificazione   della
societa',  del  numero di autorizzazione, nonche' il codice fiscale e
la partita IVA e l'assegnazione di un numero progressivo.
  2. L'esercizio dell'attivita' da parte delle  societa'  autorizzate
dovra' avere inizio successivamente all'avvenuta iscrizione nell'albo
di cui al comma 1.
  3.  Le societa' autorizzate di cui all'art. 1, comma 1, svolgono le
loro attivita' nell'ambito territoriale del compartimento doganale in
cui hanno la sede e possono collegarsi con societa' omologhe con sede
e   competenza   in   altri   territori   di   differenti   direzioni
compartimentali  e  costituire  gruppi europei di interesse economico
previsti  dal  regolamento  CEE  n.  2137/85  del  25  luglio   1985,
disciplinati dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
  4.  La rappresentanza legale puo' essere concessa esclusivamente ad
uno  o  piu'  soci  che  operano  ciascuno  presso  le  dogane  della
circoscrizione presso la quale e' abilitato ai sensi dell'art. 47 del
testo unico delle leggi doganali.
 
          Note all'art. 3:
             -   Il   regolamento   CEE  n.  2137/85,  del  Consiglio
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L/199 del 31  luglio  1985,  reca:  "Istituzione  di  un
          gruppo europeo di interesse economico (GEIE)".
             Il  D.Lgs.  n.  240/1991 reca: "Norme per l'applicazione
          del regolamento n. 85/2137/CEE relativa all'istituzione  di
          un  Gruppo  europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi
          dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428".
             - Per l'art. 47 del testo unico delle disposizioni  leg-
          islative  in  materia  doganale,  approvato  con  D.P.R. n.
          43/1973, si veda in nota all'art. 12.