Art. 3. 1. Presso la direzione centrale dei servizi doganali del Dipartimento delle dogane e imposte indirette e' istituito un apposito albo nel quale dovranno essere obbligatoriamente iscritte le societa' di cui all' art. 1, comma 1, dopo aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze. L'iscrizione comporta l'annotazione degli estremi dell'identificazione della societa', del numero di autorizzazione, nonche' il codice fiscale e la partita IVA e l'assegnazione di un numero progressivo. 2. L'esercizio dell'attivita' da parte delle societa' autorizzate dovra' avere inizio successivamente all'avvenuta iscrizione nell'albo di cui al comma 1. 3. Le societa' autorizzate di cui all'art. 1, comma 1, svolgono le loro attivita' nell'ambito territoriale del compartimento doganale in cui hanno la sede e possono collegarsi con societa' omologhe con sede e competenza in altri territori di differenti direzioni compartimentali e costituire gruppi europei di interesse economico previsti dal regolamento CEE n. 2137/85 del 25 luglio 1985, disciplinati dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 4. La rappresentanza legale puo' essere concessa esclusivamente ad uno o piu' soci che operano ciascuno presso le dogane della circoscrizione presso la quale e' abilitato ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle leggi doganali.
Note all'art. 3: - Il regolamento CEE n. 2137/85, del Consiglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L/199 del 31 luglio 1985, reca: "Istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE)". Il D.Lgs. n. 240/1991 reca: "Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativa all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428". - Per l'art. 47 del testo unico delle disposizioni leg- islative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, si veda in nota all'art. 12.