Art. 4.
  1. I centri di assistenza doganale di  cui  all'art.  1,  comma  1,
oltre  ai  compiti attribuiti agli spedizionieri doganali dal decreto
del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, possono asseverare  i  dati
acquisiti  ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti
dagli operatori e di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto medesimo.
  2. I centri di assistenza doganale di cui al comma 1 che  intendano
esercitare  attivita'  ed  adempimenti  in qualita' di rappresentanti
fiscali per l'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) del  comma
1-sexies  dell'art.  7  della  legge  6  febbraio  1992, n. 66, od in
relazione ai compiti di cui alle lettere a) e b) del comma  1-septies
del predetto art. 7, devono essere preventivamente abilitati.
  3. I centri di assistenza doganale di cui al comma 1 possono essere
incaricati  di  tenere,  per  conto  degli  operatori interessati, le
scritture e contabilita' previste dalle disposizioni comunitarie rel-
ative alle zone franche ed ai depositi franchi, per la movimentazione
delle merci, nelle predette zone o depositi.
 
          Note all'art. 4:
             - Il D.M.  31  marzo  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 82 del 7 aprile 1992, reca:
          "Attribuzione   di   nuovi   compiti   agli   spedizionieri
          doganali". Il testo degli articoli 2, 3 e  4  del  predetto
          decreto e' il seguente:
             "Art.  2.  -  1. La delega con la quale i titolari degli
          stabilimenti di produzione, di fabbricazione e di  deposito
          di  prodotti  sottoposti  ad  accisa possono conferire agli
          spedizionieri doganali di cui al comma  1  dell'art.  1  il
          potere  di  effettuare,  per  loro  conto,  gli adempimenti
          amministrativi  connessi  con  il  regime  comunitario   di
          detenzione, circolazione e controllo dei beni sottoposti ad
          accisa,   deve   essere   depositata  presso  la  direzione
          compartimentale delle dogane  e  delle  imposte  indirette,
          competente   per  territorio,  che  ne  attesta  l'avvenuto
          deposito e ne rilascia ricevuta; il soggetto delegato  deve
          fare   espresso   riferimento,   nello   svolgimento  degli
          adempimenti che e'  autorizzato  a  compiere,  all'avvenuto
          deposito della delega ed esibire, a richiesta degli uffici,
          copia della ricevuta.
             2.  La notifica degli atti relativi agli adempimenti per
          i quali e' stata rilasciata delega puo'  essere  effettuata
          dall'amministrazione,  nei  modi di rito, anche al soggetto
          delegato fino a quando il delegante non ne abbia notificato
          la revoca.
             Art.  3.  -  1.  Gli   operatori   interessati   possono
          incaricare  i  soggetti  di  cui al comma 1 dell'art. 1 del
          presente decreto di tenere e conservare  atti  e  scritture
          contabili  connessi all'applicazione di normative nazionali
          e  comunitarie  in  materia  di  controlli  qualitativi   e
          quantitativi   e   di   eventuali   vincoli  relativi  alla
          destinazione delle merci.
             2. I  titolari  delle  fabbriche  che  impiegano  alcool
          etilico   per   la   preparazione   di  bevande  alcooliche
          sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia
          di  finanza  possono  conferire,  altresi',   incarico   ai
          soggetti  indicati  nel  comma  1  dell'art.  1 di tenere e
          conservare con i criteri, le modalita' e nei luoghi, di cui
          all'art.   5 del decreto-legge  15  giugno  1984,  n.  232,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 28
          luglio 1984, n. 408 e di cui all'art.  1  del  decreto  del
          Ministro delle finanze 21 settembre 1988, n. 437, gli atti,
          le  scritture  ed i supporti meccanografici posti in essere
          ai fini dei controlli contabili previsti  dall'art.  5  del
          predetto  decreto-legge  n. 232. I titolari delle fabbriche
          che intendono avvalersi  della  disposizione  del  presente
          comma   debbono   preventivamente   comunicare  all'ufficio
          tecnico di finanza competente per territorio il  nominativo
          del    soggetto   incaricato,   con   gli   estremi   della
          autorizzazione di cui al successivo  art.  6.  Il  soggetto
          incaricato  puo'  assistere ai controlli ed alle operazioni
          di inventario eseguiti dal personale  dell'ufficio  tecnico
          di finanza.
             3.  I soggetti che hanno ricevuto gli incarichi previsti
          dai commi 1 e  2  del  presente  articolo  sono  tenuti,  a
          qualsiasi  richiesta  dell'amministrazione,  ad esibire gli
          atti  e  le  scritture  contabili   tenute   e   conservate
          nell'interesse  dei  privati e ad osservare le prescrizioni
          specifiche impartite dalla stessa amministrazione.
             4. Con riferimento agli atti ed alle scritture tenute  e
          conservate i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 possono
          rilasciare  copie,  certificati  o  estratti, attestando la
          conformita' all'originale tenuto e conservato. Le copie,  i
          certificati  o  gli  estratti  sono  rilasciati  soltanto a
          richiesta del soggetto che ha delegato il compimento  degli
          adempimenti  previsti  dalla  lettera a) del comma 1-sexies
          dall'art. 7 del decreto-legge 30  dicembre  1991,  n.  417,
          convertito  in  legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, o
          che ha affidato la tenuta e conservazione dei propri atti e
          scritture  contabili  nonche'  a  richiesta  di   pubbliche
          amministrazioni.
             Art.  4.  -  1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1
          del  presente  decreto  possono  acquisire,   elaborare   e
          trasmettere  i  dati  relativi  agli  scambi internazionali
          nell'interesse  dei  soggetti  dai  quali  hanno   ricevuto
          espresso  incarico  e  sono  responsabili  con questi delle
          informazioni trasmesse. La elaborazione e  la  trasmissione
          dei  dati,  da  utilizzarsi anche ai fini delle rilevazioni
          statistiche   previste   dalla   normativa   nazionale    e
          comunitaria,    sono    effettuate    conformemente    alle
          disposizioni impartite dal CED  centrale  del  dipartimento
          delle  dogane  e delle imposte indirette al fine di rendere
          uniformi i criteri  e  le  modalita'  di  acquisizione,  di
          elaborazione e di trasmissione".
             -  Per l'art. 7, comma 1-sexies, lettera a), della legge
          n. 66/1992 si veda in nota all'art. 1.
             - Per l'art. 7, comma 1-septies, lettere a) e b),  della
          legge n.  66/1992 si veda in nota alle premesse.