Art. 4. 1. I centri di assistenza doganale di cui all'art. 1, comma 1, oltre ai compiti attribuiti agli spedizionieri doganali dal decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori e di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto medesimo. 2. I centri di assistenza doganale di cui al comma 1 che intendano esercitare attivita' ed adempimenti in qualita' di rappresentanti fiscali per l'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) del comma 1-sexies dell'art. 7 della legge 6 febbraio 1992, n. 66, od in relazione ai compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1-septies del predetto art. 7, devono essere preventivamente abilitati. 3. I centri di assistenza doganale di cui al comma 1 possono essere incaricati di tenere, per conto degli operatori interessati, le scritture e contabilita' previste dalle disposizioni comunitarie rel- ative alle zone franche ed ai depositi franchi, per la movimentazione delle merci, nelle predette zone o depositi.
Note all'art. 4: - Il D.M. 31 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 82 del 7 aprile 1992, reca: "Attribuzione di nuovi compiti agli spedizionieri doganali". Il testo degli articoli 2, 3 e 4 del predetto decreto e' il seguente: "Art. 2. - 1. La delega con la quale i titolari degli stabilimenti di produzione, di fabbricazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa possono conferire agli spedizionieri doganali di cui al comma 1 dell'art. 1 il potere di effettuare, per loro conto, gli adempimenti amministrativi connessi con il regime comunitario di detenzione, circolazione e controllo dei beni sottoposti ad accisa, deve essere depositata presso la direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, che ne attesta l'avvenuto deposito e ne rilascia ricevuta; il soggetto delegato deve fare espresso riferimento, nello svolgimento degli adempimenti che e' autorizzato a compiere, all'avvenuto deposito della delega ed esibire, a richiesta degli uffici, copia della ricevuta. 2. La notifica degli atti relativi agli adempimenti per i quali e' stata rilasciata delega puo' essere effettuata dall'amministrazione, nei modi di rito, anche al soggetto delegato fino a quando il delegante non ne abbia notificato la revoca. Art. 3. - 1. Gli operatori interessati possono incaricare i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto di tenere e conservare atti e scritture contabili connessi all'applicazione di normative nazionali e comunitarie in materia di controlli qualitativi e quantitativi e di eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci. 2. I titolari delle fabbriche che impiegano alcool etilico per la preparazione di bevande alcooliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza possono conferire, altresi', incarico ai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 1 di tenere e conservare con i criteri, le modalita' e nei luoghi, di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408 e di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 21 settembre 1988, n. 437, gli atti, le scritture ed i supporti meccanografici posti in essere ai fini dei controlli contabili previsti dall'art. 5 del predetto decreto-legge n. 232. I titolari delle fabbriche che intendono avvalersi della disposizione del presente comma debbono preventivamente comunicare all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio il nominativo del soggetto incaricato, con gli estremi della autorizzazione di cui al successivo art. 6. Il soggetto incaricato puo' assistere ai controlli ed alle operazioni di inventario eseguiti dal personale dell'ufficio tecnico di finanza. 3. I soggetti che hanno ricevuto gli incarichi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono tenuti, a qualsiasi richiesta dell'amministrazione, ad esibire gli atti e le scritture contabili tenute e conservate nell'interesse dei privati e ad osservare le prescrizioni specifiche impartite dalla stessa amministrazione. 4. Con riferimento agli atti ed alle scritture tenute e conservate i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 possono rilasciare copie, certificati o estratti, attestando la conformita' all'originale tenuto e conservato. Le copie, i certificati o gli estratti sono rilasciati soltanto a richiesta del soggetto che ha delegato il compimento degli adempimenti previsti dalla lettera a) del comma 1-sexies dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, o che ha affidato la tenuta e conservazione dei propri atti e scritture contabili nonche' a richiesta di pubbliche amministrazioni. Art. 4. - 1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto possono acquisire, elaborare e trasmettere i dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dei soggetti dai quali hanno ricevuto espresso incarico e sono responsabili con questi delle informazioni trasmesse. La elaborazione e la trasmissione dei dati, da utilizzarsi anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria, sono effettuate conformemente alle disposizioni impartite dal CED centrale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette al fine di rendere uniformi i criteri e le modalita' di acquisizione, di elaborazione e di trasmissione". - Per l'art. 7, comma 1-sexies, lettera a), della legge n. 66/1992 si veda in nota all'art. 1. - Per l'art. 7, comma 1-septies, lettere a) e b), della legge n. 66/1992 si veda in nota alle premesse.