Art. 6.
  1. I centri di assistenza doganale di  cui  all'art.  1,  comma  1,
possono  provvedere,  su  richiesta  degli  operatori  interessati, a
rilasciare le merci oggetto di operazione doganale assegnandole  alla
destinazione  doganale  dichiarata,  sempre  che  venga presentata la
documentazione prevista per il compimento della specifica operazione,
con l'osservanza delle seguenti modalita':
    a) i documenti doganali, di trasporto, commerciali relativi  alle
merci   stesse   devono  essere  iscritti  negli  appositi  registri,
previamente  muniti  del  visto  dell'autorita'  doganale,   all'atto
dell'effettuazione dell'operazione;
    b)  deve essere prestata apposita cauzione a garanzia dei diritti
e tributi ai quali le merci sono sottoposte;
    c) entro  due  giorni  lavorativi  i  documenti  di  trasporto  e
commerciali  che  accompagnano  le  merci  devono  essere  consegnati
all'ufficio doganale unitamente all'originale del documento emesso  e
devono  essere  versati i diritti doganali percepiti o garantiti, con
l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 77 del testo unico delle
leggi doganali;
    d) deve essere  previamente  e  con  congruo  anticipo  informato
l'ufficio  doganale,  nei  casi  in  cui  l'operazione doganale debba
essere effettuata presso la sede,  lo  stabilimento,  aree  o  locali
dell'operatore richiedente;
    e)  devono  essere  altresi'  consegnate tutte le documentazioni,
originali, in base  alle  quali  e'  stata  consentita  la  specifica
operazione doganale.
  2. Qualora nel compimento dell'operazione sorgano dubbi sull'esatta
natura   della   merce,   sulla   regolarita'   dei   documenti   che
l'accompagnano, sulla sua quantita' e valore  rispetto  ai  documenti
doganali,  di  trasporto  o  commerciali  presentati, l'operazione e'
sospesa  e  viene   immediatamente   informato   l'ufficio   doganale
competente.
  3. L'ufficio doganale provvede alla assunzione in carico nei propri
registri  dei documenti emessi ed alle relative iscrizioni contabili,
che rendono definitivo l'accertamento. Gli estremi  di  registrazione
vengono  riportati  a  cura  dei  centri di assistenza doganale negli
appositi registri di cui alla lettera a).
  4. I centri di assistenza doganale sono  solidalmente  responsabili
con  il  proprietario della merce per le operazioni doganali poste in
essere.
 
          Nota all'art. 6:
             - L'art. 77 del testo unico delle disposizioni  legisla-
          tive  in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973,
          e' cosi' formulato:
             "Art. 77 (Modalita' di pagamento o deposito per  diritti
          doganali).   - Presso gli uffici doganali il pagamento o il
          deposito cauzionale di somme a titolo di  diritti  doganali
          puo'  essere  eseguito  in  contanti  per  un  importo  non
          superiore  a  lire  un   milione,   riferito   a   ciascuna
          dichiarazione.  E'  in  facolta'  del  capo delle dogana di
          consentire, quando particolari circostanze lo giustificano,
          il versamento in contanti di piu' elevati importi, fino  al
          limite massimo di dieci milioni di lire.
             Per  gli  importi  anzidetti,  quando l'operatore non si
          avvale della facolta' del versamento in contanti, e per gli
          importi superiori il pagamento o il  deposito  deve  essere
          eseguito in uno dei modi seguenti:
               a)  mediante accreditamenti in conto corrente postale,
          nei  limiti  di  importo   stabiliti   dall'Amministrazione
          postale;
               b)  mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia, del
          Banco di Napoli e del Banco di Sicilia,  assegni  circolari
          nonche'  mediante  assegni  bancari  emessi  da istituti ed
          aziende di credito.
             Le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di  cui
          al  comma  precedente  e per il successivo versamento delle
          relative somme in tesoreria sono stabilite con decreto  del
          Ministro  per le finanze, di concerto con i Ministri per il
          tesoro e per le poste e le telecomunicazioni".