Art. 6. 1. I centri di assistenza doganale di cui all'art. 1, comma 1, possono provvedere, su richiesta degli operatori interessati, a rilasciare le merci oggetto di operazione doganale assegnandole alla destinazione doganale dichiarata, sempre che venga presentata la documentazione prevista per il compimento della specifica operazione, con l'osservanza delle seguenti modalita': a) i documenti doganali, di trasporto, commerciali relativi alle merci stesse devono essere iscritti negli appositi registri, previamente muniti del visto dell'autorita' doganale, all'atto dell'effettuazione dell'operazione; b) deve essere prestata apposita cauzione a garanzia dei diritti e tributi ai quali le merci sono sottoposte; c) entro due giorni lavorativi i documenti di trasporto e commerciali che accompagnano le merci devono essere consegnati all'ufficio doganale unitamente all'originale del documento emesso e devono essere versati i diritti doganali percepiti o garantiti, con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 77 del testo unico delle leggi doganali; d) deve essere previamente e con congruo anticipo informato l'ufficio doganale, nei casi in cui l'operazione doganale debba essere effettuata presso la sede, lo stabilimento, aree o locali dell'operatore richiedente; e) devono essere altresi' consegnate tutte le documentazioni, originali, in base alle quali e' stata consentita la specifica operazione doganale. 2. Qualora nel compimento dell'operazione sorgano dubbi sull'esatta natura della merce, sulla regolarita' dei documenti che l'accompagnano, sulla sua quantita' e valore rispetto ai documenti doganali, di trasporto o commerciali presentati, l'operazione e' sospesa e viene immediatamente informato l'ufficio doganale competente. 3. L'ufficio doganale provvede alla assunzione in carico nei propri registri dei documenti emessi ed alle relative iscrizioni contabili, che rendono definitivo l'accertamento. Gli estremi di registrazione vengono riportati a cura dei centri di assistenza doganale negli appositi registri di cui alla lettera a). 4. I centri di assistenza doganale sono solidalmente responsabili con il proprietario della merce per le operazioni doganali poste in essere.
Nota all'art. 6: - L'art. 77 del testo unico delle disposizioni legisla- tive in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, e' cosi' formulato: "Art. 77 (Modalita' di pagamento o deposito per diritti doganali). - Presso gli uffici doganali il pagamento o il deposito cauzionale di somme a titolo di diritti doganali puo' essere eseguito in contanti per un importo non superiore a lire un milione, riferito a ciascuna dichiarazione. E' in facolta' del capo delle dogana di consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di piu' elevati importi, fino al limite massimo di dieci milioni di lire. Per gli importi anzidetti, quando l'operatore non si avvale della facolta' del versamento in contanti, e per gli importi superiori il pagamento o il deposito deve essere eseguito in uno dei modi seguenti: a) mediante accreditamenti in conto corrente postale, nei limiti di importo stabiliti dall'Amministrazione postale; b) mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, assegni circolari nonche' mediante assegni bancari emessi da istituti ed aziende di credito. Le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente e per il successivo versamento delle relative somme in tesoreria sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni".