Art. 7. 1. I centri di assistenza doganale sono dotati, dal competente consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali, di un libro repertorio vidimato dal presidente del consiglio compartimentale stesso o da un suo delegato, nel quale devono essere annotati gli adempimenti posti in essere ai sensi degli articoli 4 e 5. 2. I centri di assistenza doganale sono tenuti a conservare per almeno cinque anni gli atti e i documenti riguardanti la loro attivita' con l'osservanza delle modalita' stabilite dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. 3. I centri di assistenza doganale sono tenuti a fornire, su richiesta dei funzionari dell'Amministrazione doganale, dati ed elementi in loro possesso rilevabili da registri, atti o documenti, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari. 4. La direzione della circoscrizione doganale puo' disporre controlli o riscontri sull'attivita' svolta negli uffici o negli altri luoghi del centro di assistenza doganale, ubicati nel proprio ambito territoriale.