Art. 7.
  1. I centri di assistenza  doganale  sono  dotati,  dal  competente
consiglio  compartimentale  degli spedizionieri doganali, di un libro
repertorio vidimato  dal  presidente  del  consiglio  compartimentale
stesso  o  da  un  suo delegato, nel quale devono essere annotati gli
adempimenti posti in essere ai sensi degli articoli 4 e 5.
  2. I centri di assistenza doganale sono  tenuti  a  conservare  per
almeno  cinque  anni  gli  atti  e  i  documenti  riguardanti la loro
attivita' con l'osservanza delle modalita' stabilite dal dipartimento
delle dogane e delle imposte indirette.
  3. I centri di  assistenza  doganale  sono  tenuti  a  fornire,  su
richiesta  dei  funzionari  dell'Amministrazione  doganale,  dati  ed
elementi in loro possesso rilevabili da registri, atti  o  documenti,
anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari.
  4.   La  direzione  della  circoscrizione  doganale  puo'  disporre
controlli o riscontri sull'attivita'  svolta  negli  uffici  o  negli
altri  luoghi  del centro di assistenza doganale, ubicati nel proprio
ambito territoriale.