Art. 8.
  1. Per accertare la corretta tenuta dei registri  in  dotazione  ai
centri  di  assistenza  doganale,  la  regolarita'  delle  operazioni
eseguite, l'adempimento dei prescritti obblighi la  vigilanza,  anche
ispettiva,  da esercitare sui centri di assistenza doganale, consiste
nel riscontro a scandaglio tra le operazioni risultanti dai registri,
dalle scritture e da ogni altra documentazione in possesso dei centri
di assistenza doganale e gli  atti  degli  uffici  doganali  e  degli
utenti  che  hanno  operato  presso  detti  centri e viene esercitata
almeno una volta l'anno.
  2. Alla vigilanza di cui  al  comma  l  procedono  gli  uffici  del
Dipartimento  delle  dogane  ed  imposte  indirette a mezzo di propri
funzionari ispettivi.
  3. Fermo restando ogni diverso obbligo di legge ove  dall'esercizio
della  vigilanza  emergano  irregolarita' in materie di competenza di
altro  ufficio  finanziario  o  di  altra  amministrazione,   saranno
effettuate formali comunicazioni agli uffici interessati.