Art. 8. 1. Per accertare la corretta tenuta dei registri in dotazione ai centri di assistenza doganale, la regolarita' delle operazioni eseguite, l'adempimento dei prescritti obblighi la vigilanza, anche ispettiva, da esercitare sui centri di assistenza doganale, consiste nel riscontro a scandaglio tra le operazioni risultanti dai registri, dalle scritture e da ogni altra documentazione in possesso dei centri di assistenza doganale e gli atti degli uffici doganali e degli utenti che hanno operato presso detti centri e viene esercitata almeno una volta l'anno. 2. Alla vigilanza di cui al comma l procedono gli uffici del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette a mezzo di propri funzionari ispettivi. 3. Fermo restando ogni diverso obbligo di legge ove dall'esercizio della vigilanza emergano irregolarita' in materie di competenza di altro ufficio finanziario o di altra amministrazione, saranno effettuate formali comunicazioni agli uffici interessati.