Art. 9. 1. Sono escluse dalle procedure di cui all'art. 6 le merci assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, di cui alla lettera b) dell'art. 7, comma 1-septies, della legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonche' quelle il cui valore imponibile superi lire ottantamilioni. 2. Sono altresi' esclusi: a) i materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185; b) prodotti ad alta tecnologia di cui alla legge 27 febbraio 1992, n. 222; c) gli oggetti d'arte, da collezione o di antichita'.
Note all'art. 9: - Per l'art. 7, comma 1-septies, lettera b), della legge n. 66/1992 si veda in nota alle premesse. - La legge n. 185/1990 reca: "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento". - La legge n. 222/1992 reca: "Norme sul controllo sull'esportazione e del transito dei prodotti di alta tecnologia".