Art. 9.
  1. Sono  escluse  dalle  procedure  di  cui  all'art.  6  le  merci
assoggettate  a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, di cui
alla lettera b) dell'art. 7, comma 1-septies, della legge 6  febbraio
1992,  n.  66,  nonche'  quelle  il cui valore imponibile superi lire
ottantamilioni.
  2. Sono altresi' esclusi:
    a) i materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio  1990,  n.
185;
    b)  prodotti  ad  alta  tecnologia  di cui alla legge 27 febbraio
1992, n. 222;
    c) gli oggetti d'arte, da collezione o di antichita'.
 
          Note all'art. 9:
             - Per l'art. 7, comma 1-septies, lettera b), della legge
          n.  66/1992 si veda in nota alle premesse.
             - La legge n. 185/1990 reca: "Nuove norme sul  controllo
          dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
          armamento".
             -  La  legge  n.  222/1992  reca:  "Norme  sul controllo
          sull'esportazione e  del  transito  dei  prodotti  di  alta
          tecnologia".