IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  disporre  la
rivalutazione  ai  fini  perequativi delle pensioni erogate dai fondi
speciali di previdenza gestiti dall'INPS, in attuazione dell'articolo
2- bis,  comma  4,  del  decreto-legge  22  dicembre  1990,  n.  409,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 gennaio 1993;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza per il
   personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private,
   per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per  il
   personale  addetto alle gestioni delle imposte di consumo e per il
   personale di volo.
  1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza  per  il  personale
dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, del Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto,
del  Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle
imposte di consumo, del Fondo di previdenza per il personale di volo,
liquidate  con  decorrenza  anteriore  al  1›  gennaio   1988,   sono
aumentate,  con effetto dal 1› gennaio 1991, in misura corrispondente
alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico  all'atto
della  prima  liquidazione,  rivalutato  per effetto della variazione
dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai  fini
della  scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, tra
l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo  dello
stesso   trattamento   spettante   alla  data  del  1›  gennaio  1991
comprensivo dell'intero computo dell'ammontare dei  miglioramenti  di
cui  al  comma  1  dell'articolo 2- bis del decreto-legge 22 dicembre
1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
1991, n. 59.
  2.  Gli  aumenti  di  cui  al  comma 1 sono attribuiti nelle misure
percentuali previste dall'articolo 1, comma 7, del  decreto-legge  22
dicembre  1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1991, n. 59.
  3. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il  personale
dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, del Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto,
del  Fondo  di  previdenza per il personale di volo e' attribuito, se
piu' favorevole, un aumento mensile,  per  ogni  anno  di  anzianita'
contributiva  effettiva  e  figurativa  alla  data  di decorrenza del
trattamento pensionistico, pari a lire 1.000, aumentate di  lire  140
per  ogni  anno  di  piu'  remota  decorrenza della pensione rispetto
all'anno 1987, con il limite dell'anno 1975 per l'anno di piu' remota
decorrenza delle pensioni a carico del Fondo  di  previdenza  per  il
personale  dipendente  dall'ENEL e dalle aziende elettriche private e
con il limite dell'anno 1963 per l'anno  di  piu'  remota  decorrenza
delle  pensioni  a  carico  del  Fondo di previdenza per il personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto.
  4.   Gli   aumenti   dei   trattamenti   pensionistici,   derivanti
dall'applicazione  dei  commi  1,  2  e  3,  sono  corrisposti,   con
decorrenza  dal 1› gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994,
in misura pari, rispettivamente, al 20, 40, 70 e 100  per  cento  del
loro  ammontare,  fatto  salvo  l'importo minimo di cui al comma 5 da
corrispondersi per intero dal 1› gennaio 1991.
  5. Dall'applicazione delle disposizioni del presente  articolo  non
puo'  in  ogni  caso  derivare  un  aumento  complessivo  mensile dei
trattamenti  pensionistici  computati  a  calcolo  per   un   importo
inferiore a L. 30.000 e superiorie a L. 800.000.
  6.  Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale
addetto  alle  gestioni  delle  imposte  di  consumo,  liquidate  con
decorrenza  anteriore al 1› gennaio 1958, l'aumento minimo mensile di
cui al comma 5 e' stabilito nella misura pari a L. 50.000.