Art. 2. Miglioramenti delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. 1. Con effetto dal 1 gennaio 1991, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988, sono aumentate in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1 gennaio 1991. 2. L'aumento complessivo mensile di cui al comma 1 e' attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a L. 400.000, in misura pari al 65 per cento per la quota da L. 400.001 a L. 1.000.000, in misura pari al 25 per cento per la quota oltre L. 1.000.000. 3. Alle pensioni di cui al presente articolo e' attribuito, se piu' favorevole, l'aumento previsto al comma 3 dell'articolo 1. 4. Gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sui trattamenti pensionistici computati a calcolo non possono essere inferiori a L. 30.000 mensili ed hanno effetto dal 1 gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 40, 60, 80 e 100 per cento del loro ammontare, salvo quanto previsto al comma 5. 5. Gli aumenti mensili di importo fino a L. 250.000 sono corrisposti fino alla misura di L. 100.000 dal 1 gennaio 1991 e in misura di eguale importo per la parte restante con decorrenza, rispettivamente, dal 1 gennaio 1992, dal 1 gennaio 1993 e dal 1 gennaio 1994.