Art. 2.
Miglioramenti delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il
   personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
  1. Con effetto dal 1› gennaio 1991, le pensioni a carico del  Fondo
di  previdenza  per  il  personale  addetto  ai  pubblici  servizi di
telefonia, aventi decorrenza  anteriore  al  1›  gennaio  1988,  sono
aumentate  in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del
trattamento  pensionistico   all'atto   della   prima   liquidazione,
rivalutato  per  effetto della variazione dell'indice annuo del costo
della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini  della  scala  mobile  delle
retribuzioni  dei lavoratori dell'industria, tra l'anno di decorrenza
della pensione e l'anno 1990, e l'importo  dello  stesso  trattamento
spettante alla data del 1› gennaio 1991.
  2. L'aumento complessivo mensile di cui al comma 1 e' attribuito in
misura  pari  al  100  per  cento per la quota di ammontare fino a L.
400.000, in misura pari al 65 per cento per la quota da L. 400.001  a
L.  1.000.000,  in  misura pari al 25 per cento per la quota oltre L.
1.000.000.
  3. Alle pensioni di cui al presente articolo e' attribuito, se piu'
favorevole, l'aumento previsto al comma 3 dell'articolo 1.
  4. Gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e  3  sui
trattamenti  pensionistici  computati  a  calcolo  non possono essere
inferiori a L. 30.000 mensili ed hanno  effetto  dal  1›  gennaio  di
ciascun   anno   del   quadriennio   1991-1994,   in   misura   pari,
rispettivamente, al 40, 60, 80 e 100 per cento  del  loro  ammontare,
salvo quanto previsto al comma 5.
  5.   Gli  aumenti  mensili  di  importo  fino  a  L.  250.000  sono
corrisposti fino alla misura di L. 100.000 dal 1› gennaio 1991  e  in
misura  di  eguale  importo  per  la  parte  restante con decorrenza,
rispettivamente, dal 1› gennaio 1992, dal 1› gennaio 1993  e  dal  1›
gennaio 1994.