Art. 3.
Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza per gli
   impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione
   dei tributi e  delle  altre  entrate  dello  Stato  e  degli  enti
   pubblici  e  per il personale dipendente dalle aziende private del
   gas.
  1. Con effetto dal 1› gennaio 1991,  alle  pensioni  a  carico  del
Fondo  di  previdenza  per gli impiegati dipendenti dai concessionari
del servizio di riscossione dei tributi e delle altre  entrate  dello
Stato  e  degli  enti  pubblici  e  del  Fondo  di  previdenza per il
personale  dipendente  dalle  aziende  private  del  gas,   liquidate
anteriormente  al  1›  gennaio  1988,  sono  attribuiti  gli  aumenti
derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3  dell'articolo  1,  da
applicarsi  sul  trattamento  pensionistico  determinato  secondo  la
normativa di ciascun Fondo, al netto delle eventuali quote  esclusive
non corrispondenti a periodi di iscrizione al Fondo stesso.
  2.  Gli  aumenti  di cui al presente articolo sono corrisposti alle
decorrenze fissate dal comma 4 dell'articolo 1 del presente  decreto,
entro  i  limiti  di  importo  stabiliti  dal  comma  5  dello stesso
articolo.