Art. 3. Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e per il personale dipendente dalle aziende private del gas. 1. Con effetto dal 1 gennaio 1991, alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988, sono attribuiti gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, da applicarsi sul trattamento pensionistico determinato secondo la normativa di ciascun Fondo, al netto delle eventuali quote esclusive non corrispondenti a periodi di iscrizione al Fondo stesso. 2. Gli aumenti di cui al presente articolo sono corrisposti alle decorrenze fissate dal comma 4 dell'articolo 1 del presente decreto, entro i limiti di importo stabiliti dal comma 5 dello stesso articolo.