Art. 4.
             Miglioramenti delle pensioni ai superstiti
  1.  Ai  trattamenti  pensionistici  spettanti  ai  superstiti  sono
attribuiti,   con  effetto  dal  1›  gennaio  1991,  i  miglioramenti
derivanti dall'applicazione del presente decreto, determinati per  le
pensioni  di  reversibilita'  con riferimento alla data di decorrenza
del trattamento pensionistico diretto e alla composizione del  nucleo
familiare  esistente  alla  data  dei miglioramenti stessi, in misura
comunque  non  inferiore  a  L.  30.000   mensili   sui   trattamenti
pensionistici computati a calcolo.