IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407,  relativa  a  disposizioni
diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;
  Visto   in  particolare  l'art.  3,  comma  2,  della  legge  sopra
richiamata   che   prevede   l'emanazione   di    disposizioni    per
l'accertamento  delle  condizioni  reddituali  e  degli  obblighi  di
comunicazione da parte degli  interessati,  nonche'  per  l'eventuale
revoca  delle  prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione
di cui all'art. 3, comma 1, come modificato dall'art. 12 della  legge
30 dicembre 1991 n. 412;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 25 giugno 1992;
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata con nota n. 8879/70 del 23 luglio 1992;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  I  titolari  di  pensioni  ed  assegni  erogati  dal  Ministero
dell'interno ai mutilati ed invalidi vicili, ai ciechi  civili  e  ai
sordomuti,  sono  obbligati  a presentare alla competente prefettura,
entro il 30 giugno di ogni anno,  una  dichiarazione  concernente  la
situazione reddituale riferita all'anno precedente, secondo lo schema
di dichiarazione di responsabilita' allegato al presente regolamento.
  2.  Per  l'anno 1992, la dichiarazione di responsabilita' di cui al
comma 1 deve essere presentata entro centoventi giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente regolamento.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 3, commi 1, 1- bis e 2, della legge n. 407/1990
          (Disposizioni diverse per  l'attuazione  della  manovra  di
          finanza  pubblica  1991-1993),  come modificato e integrato
          dall'art. 12 della legge n. 412/1991, cosi' dispone:
             "1.  Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero
          dell'interno con esclusione di  quelle  erogate  ai  ciechi
          civili,  ai  sordomuti  e  agli  invalidi  totali  non sono
          compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a
          seguito di invalidita' contratte per causa  di  guerra,  di
          lavoro  o  di  servizio, nonche' con le pensioni dirette di
          invalidita' a qualsiasi titolo  erogate  dall'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,   dalle   gestioni
          pensionistiche  per  i  lavoratori autonomi e da ogni altra
          gestione pensionistica per i lavoratori  dipendenti  avente
          carattere   obbligatorio.   E'   comunque   data   facolta'
          all'interessato di optare per il trattamento economico piu'
          favorevole.
             1-bis.  Sono  fatti  salvi  i  diritti   acquisiti   dai
          cittadini    che    abbiano   conseguito   le   prestazioni
          pensionistiche per i minorati civili erogate dal  Ministero
          dell'interno alla data del 1› gennaio 1992.
            2.  Entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto
          con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con
          il Ministro del tesoro, provvede, con apposito  decreto,  a
          stabilire   le   necessarie   disposizioni   ai  soli  fini
          dell'accertamento  delle  condizioni  reddituali  e   degli
          obblighi  di  comunicazione  da  parte  degli  interessati,
          nonche' ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in
          connessione anche con il sistema di verifiche  disposte  in
          materia  ai  sensi  e  per gli effetti del decreto-legge 30
          maggio 1988, n. 173, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni e
          integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al
          comma 1".
              - Il comma 3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.