Art. 2. 1. Nella dichiarazione di cui all'art. 1 debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all'I.R.P.E.F. o esenti da detta imposta. 2. Qualora dalla dichiarazione o dagli accertamenti d'ufficio risulti che il titolare della pensione o dell'assegno sia in possesso di redditi superiori ai limiti prescritti, il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica procede alla revoca dell'assistenza economica. Resta ferma la competenza del Ministero del Tesoro, direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, per l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennita' di cui all'art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. 3. La mancata presentazione della dichiarazione annuale entro il termine stabilito determina l'avvio dei necessari accertamenti da parte della Prefettura ai fini della revoca della provvidenza economica.
Nota all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 173/1988, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988: "10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalita' per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennita' previsti dalle leggi indicate nel comma 1 (trattasi delle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni; 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, n.d.r.) e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro da' comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilita'.