Art. 2.
  1. Nella dichiarazione di cui all'art. 1 debbono essere denunciati,
al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali,  i  redditi
di  qualsiasi natura, assoggettabili all'I.R.P.E.F. o esenti da detta
imposta.
  2. Qualora  dalla  dichiarazione  o  dagli  accertamenti  d'ufficio
risulti che il titolare della pensione o dell'assegno sia in possesso
di redditi superiori ai limiti prescritti, il comitato provinciale di
assistenza e beneficenza pubblica procede alla revoca dell'assistenza
economica.  Resta  ferma  la  competenza  del  Ministero  del Tesoro,
direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di  guerra,  per
l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei
requisiti  prescritti  per  usufruire  della pensione, dell'assegno o
dell'indennita' di cui all'art. 3, comma  10,  del  decreto-legge  30
maggio  1988,  n.  173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 1988, n. 291.
  3. La mancata presentazione della dichiarazione  annuale  entro  il
termine  stabilito  determina  l'avvio  dei necessari accertamenti da
parte  della  Prefettura  ai  fini  della  revoca  della  provvidenza
economica.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 10, del D.L.
          n.  173/1988, recante misure urgenti in materia di  finanza
          pubblica per l'anno 1988: "10. Con decreto del Ministro del
          tesoro   sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per
          verificare la permanenza nel beneficiario del possesso  dei
          requisiti  prescritti per usufruire della pensione, assegno
          od indennita' previsti dalle leggi  indicate  nel  comma  1
          (trattasi  delle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive
          modificazioni;  30  marzo  1971,  n.  118,   e   successive
          modificazioni,  e  11  febbraio  1980,  n. 18, e successive
          modificazioni, n.d.r.) e per disporne la revoca in caso  di
          insussistenza  di  tali requisiti, con decreto dello stesso
          Ministro, senza  ripetizione  delle  somme  precedentemente
          corrisposte.   Dei   casi   di   revoca   il  Ministro  da'
          comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali  azioni
          di responsabilita'.