Art. 3. 1. Gli invalidi civili parziali, titolari dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, debbono specificare in particolare, nella dichiarazione di cui all'art. 1, i redditi derivanti da prestazioni pensionistiche a carattere diretto, concesse a seguito di invalidita' contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, nonche' da pensioni dirette di invalidita' erogate, a qualsiasi titolo, dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.
Nota all'art. 3: - L'art. 13 della legge n. 118/1971 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), piu' volte modificato, prevede un assegno mensile pari a L. 321.640, a favore dei mutilati ed invalidi civili, non occupati, di eta' compresa fra il 18 ed il 65 anno, nei cui confronti sia accertata una percentuale di invalidita' pari al 74% (a partire del 12 marzo 1992, data di entrata in vigore delle nuove tabelle indicative di percentuali di invalidita' approvate con D.M. sanita' 5 febbraio 1992; prima la percentuale era di due terzi e cioe' a partire dal 67%) e aventi un reddito non superiore a L. 4.264.050. Gli importi indicati sono quelli corrisposti attualmente, con l'applicazione degli adeguamenti automatici.