Art. 3.
  1. Gli invalidi civili parziali, titolari dell'assegno  mensile  di
cui   all'art.  13  della  legge  30  marzo  1971,  n.  118,  debbono
specificare in particolare, nella dichiarazione di cui all'art. 1,  i
redditi  derivanti da prestazioni pensionistiche a carattere diretto,
concesse a seguito di invalidita' contratte per cause di  guerra,  di
lavoro  o  di  servizio,  nonche'  da pensioni dirette di invalidita'
erogate, a qualsiasi titolo, dall'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei  lavoratori
dipendenti  e dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi
e da ogni altra gestione pensionistica per  i  lavoratori  dipendenti
avente carattere obbligatorio.
 
           Nota all'art. 3:
             -  L'art.  13  della  legge  n. 118/1971 (Conversione in
          legge del decreto-legge 30 gennaio  1971,  n.  5,  e  nuove
          norme  in  favore  dei  mutilati  ed invalidi civili), piu'
          volte modificato, prevede un  assegno  mensile  pari  a  L.
          321.640,  a  favore  dei  mutilati  ed invalidi civili, non
          occupati, di eta' compresa fra il 18› ed il 65›  anno,  nei
          cui  confronti sia accertata una percentuale di invalidita'
          pari al 74% (a partire del 12 marzo 1992, data  di  entrata
          in  vigore delle nuove tabelle indicative di percentuali di
          invalidita' approvate con D.M.  sanita'  5  febbraio  1992;
          prima la percentuale era di due terzi e cioe' a partire dal
          67%) e aventi un reddito non superiore a L.  4.264.050. Gli
          importi  indicati  sono quelli corrisposti attualmente, con
          l'applicazione degli adeguamenti automatici.