Art. 5.
  1. Il regime delle incompatibilita' di cui all'art. 3  della  legge
29  novembre  1990,  n.  407,  per  effetto delle modifiche apportate
dall'art. 12, comma 2, della legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  si
applica  agli  invalidi civili parziali che non abbiano conseguito la
prestazione erogata dal  Ministero  dell'interno  alla  data  del  1›
gennaio 1992.
  2.   I   cittadini  riconosciuti  invalidi  civili  parziali  dalle
competenti commissioni sanitarie, titolari  altresi'  di  prestazioni
pensionistiche incompatibili con l'assegno mensile di cui all'art. 13
della legge 30 marzo 1971, n. 118, in sede di istruttoria delle rela-
tive  posizioni  da  parte  delle  prefetture  debbono  esercitare la
facolta'  di   opzione   per   una   delle   provvidenze   dichiarate
incompatibili.
  3.  Nel caso di opzione per l'assegno mensile erogato dal Ministero
dell'interno,  l'interessato  deve  inviare   alla   prefettura   una
dichiarazione dell'ente erogatore attestante l'avvenuta presentazione
di un atto di rinuncia al trattamento incompatibile.
  4.  In  tal  caso  la prefettura, prima di sottoporre la pratica al
comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica, d'ufficio
concordera'  con  l'ente  erogante  i  tempi  di   cessazione   della
provvidenza cui si e' rinunziato, avendo cura di evitare interruzioni
nel pagamento delle provvidenze.
  5.  Qualora si rinunzi all'assegno mensile, il comitato sunnominato
prende atto di detta rinuncia.
  6. Per le  pratiche  pendenti  presso  i  comitati  provinciali  di
assistenza e beneficienza pubblica alla data di entrata in vigore del
presente  regolamento,  le  prefetture  chiedono agli interessati che
dalla documentazione agli  atti  risultano  titolari  di  provvidenze
incompatibili,    di   integrare   detta   documentazione   con   una
dichiarazione di opzione per una delle provvidenze.
 
          Note all'art. 5:
             - Per il testo dell'art. 3 della legge  n.  407/1990  si
          veda in nota alle premesse.
              - Per l'art. 13 della legge n. 118/1971 si veda la nota
          all'art.  3.