Art. 5. 1. Il regime delle incompatibilita' di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 407, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica agli invalidi civili parziali che non abbiano conseguito la prestazione erogata dal Ministero dell'interno alla data del 1 gennaio 1992. 2. I cittadini riconosciuti invalidi civili parziali dalle competenti commissioni sanitarie, titolari altresi' di prestazioni pensionistiche incompatibili con l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in sede di istruttoria delle rela- tive posizioni da parte delle prefetture debbono esercitare la facolta' di opzione per una delle provvidenze dichiarate incompatibili. 3. Nel caso di opzione per l'assegno mensile erogato dal Ministero dell'interno, l'interessato deve inviare alla prefettura una dichiarazione dell'ente erogatore attestante l'avvenuta presentazione di un atto di rinuncia al trattamento incompatibile. 4. In tal caso la prefettura, prima di sottoporre la pratica al comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica, d'ufficio concordera' con l'ente erogante i tempi di cessazione della provvidenza cui si e' rinunziato, avendo cura di evitare interruzioni nel pagamento delle provvidenze. 5. Qualora si rinunzi all'assegno mensile, il comitato sunnominato prende atto di detta rinuncia. 6. Per le pratiche pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficienza pubblica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le prefetture chiedono agli interessati che dalla documentazione agli atti risultano titolari di provvidenze incompatibili, di integrare detta documentazione con una dichiarazione di opzione per una delle provvidenze.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 407/1990 si veda in nota alle premesse. - Per l'art. 13 della legge n. 118/1971 si veda la nota all'art. 3.