Art. 2. 
  1. Ai fini del concorso a programmi e ad iniziative industriali  di
rilievo comunitario e internazionale, il Comitato di cui all'articolo
1 assume, su indicazione del  Consiglio  dei  Ministri,  adottata  su
proposta   del   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, partecipazioni di imprese di ricerca  e  produzione
in settori ad alta tecnologia, per un ammontare massimo di  lire  400
miliardi, imputandone i relativi oneri a carico dei fondi  a  propria
disposizione e degli interessi  su  di  essi  maturati  e  maturandi,
nonche'  a  carico  dei  fondi  ad   esso   rinvenuti   per   effetto
dell'articolo 1.