Art. 10.
  1.  Le  fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi
non potranno, in ogni caso, essere pagate  se  non  sono  munite  del
visto di liquidazione dell'organo competente.
  2.  I  documenti  di  cui  al  comma  1 dovranno essere prodotti in
originale e copia, di cui uno  da  allegare  al  titolo  di  spesa  e
l'altro  da  conservare  agli  atti, e corredati, qualora trattasi di
acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta di  inventario,
ovvero  muniti  della  dichiarazione  dell'avvenuta annotazione negli
appositi registri per gli oggetti non inventariabili.