Art. 10. 1. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno, in ogni caso, essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione dell'organo competente. 2. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altro da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.