Art. 9. 1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1, ove l'importo superi, al netto degli oneri fiscali, le lire sette milioni, devono, prima che se ne disponga il pagamento, essere sottoposti a collaudo. 2. Per i lavori di cui al comma 1, i certificati di regolare esecuzione o di collaudo debbono essere emessi secondo le modalita' ed i termini fissati dall'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741. 3. Per i lavori, le provviste ed i servizi, il cui importo di spesa non superi, al netto degli oneri fiscali, le lire sette milioni o che, per la loro natura, non possono essere sottoposti a collaudo o non sia possibile certificarne la regolare esecuzione, la relativa dichiarazione e' sostituita da un'attestazione del capo dell'ufficio che ha ordinato i lavori, le provviste ed i servizi o da un suo delegato, dalla quale risulti che i lavori, le provviste od i servizi sono stati eseguiti regolarmente. 4. E' ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui al presente articolo; in tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. 5. Al collaudo non puo' partecipare chi ha avuto ingerenze nell'ordinazione, direzione o sorveglianza dei lavori, delle provviste e dei servizi.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 741/1981 (ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche) e' il seguente: "Art. 5 (Termini e modalita' dei collaudi). - La collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale puo' prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori. Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 1.000 milioni di lire, e' in facolta' dell'amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che cio' non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilita' a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'art. 48, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie. Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'impresa puo' proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non e' stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione. L'impresa puo' tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l'amministrazione le abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le controversie in corso d'opera". - Il testo dell'art. 48 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello Stato, approvato con regio decreto n. 827/1924, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904 e' il seguente: "Art. 48. - Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'imposta contrattuale. E' fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali puo' farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie gia' accettate in rate complete. Se contratti per provviste o forniture hanno durata di piu' anni, la liquidazione puo' essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate".