Art. 9.
  1.  I  lavori,  le  provviste  ed  i servizi di cui all'art. 1, ove
l'importo superi,  al  netto  degli  oneri  fiscali,  le  lire  sette
milioni,  devono,  prima  che  se  ne  disponga  il pagamento, essere
sottoposti a collaudo.
  2. Per i lavori di cui  al  comma  1,  i  certificati  di  regolare
esecuzione  o  di collaudo debbono essere emessi secondo le modalita'
ed i termini fissati dall'art. 5 della legge  10  dicembre  1981,  n.
741.
  3. Per i lavori, le provviste ed i servizi, il cui importo di spesa
non  superi,  al  netto  degli oneri fiscali, le lire sette milioni o
che, per la loro natura, non possono essere sottoposti a  collaudo  o
non  sia  possibile  certificarne la regolare esecuzione, la relativa
dichiarazione e' sostituita da un'attestazione del capo  dell'ufficio
che  ha  ordinato  i  lavori,  le  provviste ed i servizi o da un suo
delegato, dalla quale risulti che i lavori, le provviste od i servizi
sono stati eseguiti regolarmente.
  4. E' ammesso il collaudo parziale dei lavori,  delle  provviste  e
dei servizi secondo le norme di cui al presente articolo; in tal caso
i  pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art.
48  del  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,   e   successive
modificazioni.
  5.  Al  collaudo  non  puo'  partecipare  chi  ha  avuto  ingerenze
nell'ordinazione,  direzione  o  sorveglianza   dei   lavori,   delle
provviste e dei servizi.
 
          Note all'art. 9:
             -   Il   testo  dell'art.  5  della  legge  n.  741/1981
          (ulteriori norme per l'accelerazione  delle  procedure  per
          l'esecuzione di opere pubbliche) e' il seguente:
             "Art.  5  (Termini  e  modalita'  dei  collaudi).  -  La
          collaudazione dei  lavori  pubblici  deve  essere  conclusa
          entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
             Nel  caso  di  lavori complessi o qualora lo richieda la
          particolare natura dei lavori, il capitolato speciale  puo'
          prolungare   tale  termine  per  un  periodo  comunque  non
          superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.
             Nel caso di lavori di importo  sino  a  150  milioni  di
          lire, il certificato di collaudo e' sostituito da quello di
          regolare  esecuzione.  Per i lavori di importo superiore ma
          non eccedente i 1.000  milioni  di  lire,  e'  in  facolta'
          dell'amministrazione   di   sostituire  il  certificato  di
          collaudo con quello di regolare esecuzione. Il  certificato
          di  regolare  esecuzione  e'  comunque emesso non oltre tre
          mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
             Se il certificato  di  collaudo  o  quello  di  regolare
          esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza
          dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che cio' non
          dipenda  da  fatto  imputabile  all'impresa, l'appaltatore,
          ferme restando le eventuali responsabilita'  a  suo  carico
          accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione
          della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme
          detenute   ai   sensi   dell'art.   48,  primo  comma,  del
          regolamento  per  l'amministrazione del patrimonio e per la
          contabilita'  generale  dello  Stato  approvato  con  regio
          decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  come  successivamente
          modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo
          di garanzia. Alla stessa data si  estinguono  le  eventuali
          garanzie fidejussorie.
             Trascorsi   i   termini  di  cui  ai  commi  precedenti,
          l'impresa puo' proporre,  ai  sensi  delle  norme  vigenti,
          giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti
          dal  contratto  di  appalto,  anche  se non e' stato ancora
          approvato  il  collaudo  o  il  certificato   di   regolare
          esecuzione.  L'impresa puo' tuttavia instaurare il giudizio
          successivamente, nei termini previsti dalle norme  vigenti,
          una  volta  che  l'amministrazione  le  abbia notificato il
          provvedimento  che  risolve   le   controversie   in   sede
          amministrativa.  Restano  salve  le  norme  vigenti  per le
          controversie in corso d'opera".
             -  Il   testo   dell'art.   48   del   regolamento   per
          l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la  contabilita
          generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto  n.
          827/1924,   come  modificato  dall'art.  1  del  D.P.R.  13
          novembre 1976, n. 904 e' il seguente:
             "Art. 48. - Nei contratti  per  forniture,  trasporti  e
          lavori,  i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute
          e giustificate dai prescritti documenti nei limiti  in  cui
          sono   ammessi   dalla   legge   non   possono  eccedere  i
          novantacinque centesimi dell'imposta contrattuale.
             E' fatta eccezione per le provviste a scadenza  rateale,
          per  le  quali  puo'  farsi il pagamento dell'intero prezzo
          delle materie gia' accettate in rate complete.
             Se contratti per provviste o forniture hanno  durata  di
          piu'  anni,  la  liquidazione  puo'  essere fatta a periodi
          trimestrali, semestrali o annuali,  secondo  l'oggetto  dei
          contratti e possono essere dati i saldi corrispondenti alle
          opere eseguite od alle materie consegnate".