Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 275.000 milioni fino al 31 marzo 1993, si provvede, quanto a lire 200.000 milioni, con utilizzo delle disponibilita' esistenti sulla contabilita' speciale del Fondo per la cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, che a tal fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, e, quanto a lire 75.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.