Art. 2. 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente   decreto,
valutato in lire 275.000 milioni fino al 31 marzo 1993, si  provvede,
quanto a lire 200.000  milioni,  con  utilizzo  delle  disponibilita'
esistenti sulla contabilita' speciale del Fondo per  la  cooperazione
allo sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,  che  a  tal
fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere
riassegnate ai pertinenti capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa, e, quanto a  lire  75.000  milioni,  mediante
riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856  dello  stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.