Art. 6. 
  1. Fatte salve le garanzie  complementari  esigibili  conformemente
agli articoli 7 e 8, gli animali da  allevamento  e  da  riproduzione
devono soddisfare i requisiti seguenti: 
    a) essere stati acquistati  in  un'azienda  ed  essere  venuti  a
contatto solo con animali di un'azienda: 
    1) in cui non  sono  state  accertate  clinicamente  le  malattie
seguenti: 
      a) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa  della  pecora
(Mycoplasma  agalactiae)  e  l'agalassia   contagiosa   della   capra
(Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. micoide sottospecie micoide
"Large Colony"); 
      b)  negli  ultimi  dodici  mesi,  la   paratubercolosi   o   la
linfadenite caseosa; 
      c) negli ultimi tre anni, l'adenomatosi  polmonare,  il  Maedi-
Visna e l'artrite encefalite virale caprina. Tuttavia questo  termine
e' ridotto a dodici mesi se gli animali colpiti da Maedi-Visna  o  da
artrite encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli  animali
restanti hanno reagito negativamente a due prove riconosciute secondo
le procedure comunitarie, oppure che, fatto  salvo  il  rispetto  dei
requisiti per le altre  malattie,  siano  fornite,  per  una  o  piu'
malattie  sopracitate   nell'ambito   di   un   programma   approvato
conformemente  alle   procedure   comunitarie,   garanzie   sanitarie
equivalenti per detta o dette malattie; 
    2) in cui nessun fatto che consenta di dimostrare  l'inosservanza
dei requisiti di cui al punto 1) sia stato portato a  conoscenza  del
veterinario  ufficiale  incaricato  di  rilasciare   il   certificato
sanitario; 
    3) il cui proprietario abbia dichiarato di essere a conoscenza di
quanto previsto al punto 2 e abbia inoltre  dichiarato  per  iscritto
che l'animale o gli animali  destinati  agli  scambi  intracomunitari
rispondono ai criteri di cui al punto 1); 
    b) inoltre, per quanto riguarda la malattia del trotto (scrapie),
devono: 
    1) provenire da un'azienda che soddisfi i requisiti seguenti: 
      a) l'azienda e' sotto sorveglianza ufficiale  conformemente  al
decreto legislativo che attua la direttiva 90/425/CEE; 
      b) gli animali devono essere contrassegnati; 
      c) non e' stato accertato alcun caso  di  malattia  del  trotto
(scrapie) da almeno due anni; 
      d) un controllo  per  campione  deve  essere  effettuato  sulle
pecore  vecchie,  destinate  alla  riforma,  provenienti  da   questa
azienda, nella misura in cui essa non si trovi in una  regione  o  in
uno  Stato  membro  che  beneficiano  delle  condizioni  da  adottare
conformemente alle procedure comunitarie; 
      e) possono esservi introdotte femmine, solo  se  provengono  da
un'azienda che rispetti gli stessi requisiti; 
    2) essere mantenuti in modo permanente in un'azienda o in aziende
che rispettano i  requisiti  previsti  alla  lettera  i)  dalla  loro
nascita o negli ultimi due anni; 
    3) se sono destinati a uno Stato membro che beneficia in tutto il
suo territorio o in parte di esso delle  disposizioni  previste  agli
articoli 7 o 8, soddisfare le garanzie  attuate  in  applicazione  di
questi articoli; 
    c) per quanto riguarda l'epididimite contagiosa  dell'ariete  (B.
ovis), gli arieti da  riproduzione  e  da  allevamento  non  castrati
devono: 
    1) provenire da un'azienda in cui non sia stato  accertato  negli
ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite  contagiosa  dell'ariete
(B. ovis); 
    2) essere sempre rimasti in  detta  azienda  durante  i  sessanta
giorni che precedono la spedizione; 
    3) essere stati sottoposti con  esito  negativo,  nel  corso  dei
trenta giorni che precedono la spedizione, ad  un  esame  sierologico
praticato  conformemente  all'allegato  D  o  rispondere  a  garanzie
sanitarie   equivalenti   da   riconoscere   secondo   le   procedure
comunitarie. 
 2) Il  rispetto  dei  requisiti  di  cui  al  comma  1  deve  essere
menzionato in un certificato conforme al modello III dell'allegato E.