Art. 6. 1. Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 7 e 8, gli animali da allevamento e da riproduzione devono soddisfare i requisiti seguenti: a) essere stati acquistati in un'azienda ed essere venuti a contatto solo con animali di un'azienda: 1) in cui non sono state accertate clinicamente le malattie seguenti: a) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (Mycoplasma agalactiae) e l'agalassia contagiosa della capra (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. micoide sottospecie micoide "Large Colony"); b) negli ultimi dodici mesi, la paratubercolosi o la linfadenite caseosa; c) negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, il Maedi- Visna e l'artrite encefalite virale caprina. Tuttavia questo termine e' ridotto a dodici mesi se gli animali colpiti da Maedi-Visna o da artrite encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove riconosciute secondo le procedure comunitarie, oppure che, fatto salvo il rispetto dei requisiti per le altre malattie, siano fornite, per una o piu' malattie sopracitate nell'ambito di un programma approvato conformemente alle procedure comunitarie, garanzie sanitarie equivalenti per detta o dette malattie; 2) in cui nessun fatto che consenta di dimostrare l'inosservanza dei requisiti di cui al punto 1) sia stato portato a conoscenza del veterinario ufficiale incaricato di rilasciare il certificato sanitario; 3) il cui proprietario abbia dichiarato di essere a conoscenza di quanto previsto al punto 2 e abbia inoltre dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari rispondono ai criteri di cui al punto 1); b) inoltre, per quanto riguarda la malattia del trotto (scrapie), devono: 1) provenire da un'azienda che soddisfi i requisiti seguenti: a) l'azienda e' sotto sorveglianza ufficiale conformemente al decreto legislativo che attua la direttiva 90/425/CEE; b) gli animali devono essere contrassegnati; c) non e' stato accertato alcun caso di malattia del trotto (scrapie) da almeno due anni; d) un controllo per campione deve essere effettuato sulle pecore vecchie, destinate alla riforma, provenienti da questa azienda, nella misura in cui essa non si trovi in una regione o in uno Stato membro che beneficiano delle condizioni da adottare conformemente alle procedure comunitarie; e) possono esservi introdotte femmine, solo se provengono da un'azienda che rispetti gli stessi requisiti; 2) essere mantenuti in modo permanente in un'azienda o in aziende che rispettano i requisiti previsti alla lettera i) dalla loro nascita o negli ultimi due anni; 3) se sono destinati a uno Stato membro che beneficia in tutto il suo territorio o in parte di esso delle disposizioni previste agli articoli 7 o 8, soddisfare le garanzie attuate in applicazione di questi articoli; c) per quanto riguarda l'epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis), gli arieti da riproduzione e da allevamento non castrati devono: 1) provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis); 2) essere sempre rimasti in detta azienda durante i sessanta giorni che precedono la spedizione; 3) essere stati sottoposti con esito negativo, nel corso dei trenta giorni che precedono la spedizione, ad un esame sierologico praticato conformemente all'allegato D o rispondere a garanzie sanitarie equivalenti da riconoscere secondo le procedure comunitarie. 2) Il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 deve essere menzionato in un certificato conforme al modello III dell'allegato E.