Art. 7. 
  1. Il Ministero della sanita' puo' sottoporre alla Commissione  per
attuare garanzie per gli scambi  di  ovini  e  caprini  un  programma
nazionale obbligatorio o volontario di  controllo  per  una  malattia
contagiosa figurante nell'allegato B, rubriche II e III.