Art. 3.
        Inquadramenti in profili professionali amministrativi
  1.   Il   personale   docente   di   ruolo  delle  scuole  indicate
nell'articolo 1, appartenente a ruoli in cui si abbiano situazioni di
soprannumero,  dopo le utilizzazioni ed i passaggi di cui al medesimo
articolo  1  puo'  essere  inquadrato,  a  domanda  da presentarsi al
provveditore   agli   studi  delle  province  di  titolarita',  nelle
qualifiche   funzionali   e   nei  profili  professionali  dei  ruoli
dell'amministrazione   centrale   e  dell'amministrazione  scolastica
periferica della pubblica istruzione.
  2. Il personale docente inquadrato ai sensi del comma 1 e' tenuto a
frequentare  un  corso  di formazione avente ad oggetto l'ordinamento
dei servizi dell'amministrazione scolastica.
  3.  Il  personale  amministrativo,  tecnico  ed ausiliario di ruolo
nelle  scuole  di  ogni ordine e grado, che sia utilizzato, alla data
del  15  novembre  1992,  data  di  entrata  in vigore della legge 23
ottobre  1992,  n.  421,  presso  gli  uffici regionali e provinciali
dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione,
puo'  essere  inquadrato,  a  domanda, da presentarsi al provveditore
agli   studi   della   provincia  di  titolarita',  nelle  qualifiche
funzionali e nei profili professionali di cui al comma 1.
  4. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati su
posti  disponibili  nei  limiti  delle dotazioni organiche costituite
cumulativamente   dalle  tabelle  A  e  B  allegate  al  decreto  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio
1991,  e  successive  modificazioni,  e  per  le  sedi che presentino
disponibilita' di posti. Il cinquanta per cento dei posti di cui alla
predetta  tabella  B  e'  comunque reso indisponibile per gli accessi
tramite   concorsi   fino   a   quando   permarranno   le   posizioni
soprannumerarie di cui al comma 1.
  5.  Agli  inquadramenti si provvede secondo l'ordine di graduatorie
risultanti  dalla  valutazione  dell'intera  anzianita'  di  servizio
riconosciuta  nella  qualifica  di  provenienza.  Le graduatorie sono
compilate  sulla base dei criteri definiti con ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione.
  6.  Il  personale di cui ai commi 1 e 3 e' inquadrato in qualifiche
funzionali  in  corrispondenza  di  quanto previsto dalla tabella che
segue,  con la conservazione, ai soli fini giuridici, dell'anzianita'
maturata  nella  qualifica  di  provenienza;  viene  fatta  salva  la
posizione  economica  gia'  acquisita  per stipendio ed indennita' di
funzione,  attribuendosi  all'interessato,  oltre allo stipendio base
della   qualifica   funzionale   nella   quale   e'  inquadrato,  una
retribuzione individuale di anzianita' di importo corrispondente alla
differenza   fra   lo  stipendio  in  godimento  e  quello  di  nuova
attribuzione.
                                       Qualifica Qualifica
                                       funzionale funzionale
                                      nella scuola nei Ministeri
                                           - -
Personale appartenente al ruolo dei VII VII
  docenti laureati

  Personale appartenente al ruolo dei VI VI
  docenti diplomati

  Personale amministrativo, tecnico ed V VI
  ausiliario IV IV
                                          III III
  7. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, utilizzato
   presso  uffici  dell'amministrazione  scolastica,  che  non chieda
   l'inquadramento  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
   vigore   del  presente  decreto,  o  comunque  non  l'ottenga,  e'
   restituito alle scuole di titolarita'.
  8. Agli inquadramenti di cui al presente articolo si provvede
   prioritariamente   rispetto  a  quelli  effettuati  in  base  alle
   disposizioni  di  carattere  generale  in materia di mobilita' dei
   dipendenti  pubblici,  di  cui  al  decreto legislativo 3 febbraio
   1993,  n. 29, che comunque restano confermate per tutte le ipotesi
   diverse da quelle previste ai commi 1 e 3.
 
          Note all'art. 3:
             - Per la legge n. 421/1992, si veda in nota al titolo.
             - Si riporta l'argomento delle tabelle A e B allegate al
          D.P.C.M.   27  luglio  1987  recante  determinazione  delle
          dotazioni  organiche  e  dei  posti  in  soprannumero delle
          qualifiche  funzionali  e  dei  profili  professionali  del
          personale dell'Istituto superiore di sanita':
              tabella   A:   riporta  le  dotazioni  organiche  delle
          qualifiche funzionali e dei profili professionali;
              tabella  B:  riporta  le  dotazioni   organiche   delle
          qualifiche   funzionali   e   dei   profili   professionali
          relativamente ai posti in soprannumero ai sensi della legge
          4 febbraio 1966, n. 32, e  dell'art.    77  della  legge  7
          agosto 1973, n. 519.