Art. 5. 
Disciplina delle nuove forme di utilizzazione in compiti connessi con
                              la scuola 
  1. In sostituzione delle disposizioni di cui ai commi decimo ed 
  undicesimo dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270,  ed
a modifica di tutte le disposizioni  che  autorizzano  l'impiego  del
personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto,  il
Ministro della pubblica istruzione puo' disporre, a decorrere dal  1°
settembre 1993, utilizzazioni del personale direttivo e docente delle
scuole di ogni ordine e grado, nonche'  del  personale  direttivo  ed
educativo delle istituzioni educative, nel limite  massimo  di  1.000
unita', presso i seguenti uffici, enti ed associazioni: 
    a) uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione
e dell'amministrazione scolastica periferica, per attivita'  inerenti
all'aggiornamento, alla  sperimentazione,  al  diritto  allo  studio,
all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap,  alla
prevenzione delle tossicodipendenze ed  all'educazione  della  salute
nonche' allo sport; 
    b) universita'  degli  studi  ed  altri  istituti  di  istruzione
superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione  fisica,
per ricerche  attinenti  alle  metodologie  pedagogiche  e,  per  gli
istituti  superiori  di  educazione  fisica,  anche  per  compiti  di
direzione tecnica; 
    c) associazioni professionali del personale direttivo  e  docente
ed enti cooperativi da esse promossi, che attuino progetti di ricerca
concernenti  il   servizio   scolastico   e   svolgano   compiti   di
progettazione,  coordinamento  ed  organizzazione  di  attivita'   di
formazione ed aggiornamento; 
    d) enti ed associazioni che svolgano attivita' di prevenzione del
disagio   psico-sociale,   assistenza,   cura,    riabilitazione    e
reinserimento di tossicodipendenti e che risultino iscritti  all'albo
di cui all'articolo 116 del testo unico delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309; 
    e) enti, istituzioni o amministrazioni  che  svolgano,  per  loro
finalita' istituzionale, impegni nel campo  dell'educazione  e  della
scuola od in campi ad essi connessi,  presso  i  quali  il  personale
utilizzato  sia  chiamato  ad   esercitare   attivita'   direttamente
attinenti  al  diritto  allo  studio,  con  particolare   riferimento
all'integrazione  scolastica  degli  alunni  portatori  di  handicap,
nonche' attivita' inerenti  a  tematiche  educative  emergenti;  enti
aventi finalita' istituzionali nel campo della cultura. 
  2. Le utilizzazioni presso gli enti ed  associazioni  di  cui  alla
lettera d) del comma 1 sono disposte nel limite di  cui  all'articolo
105, comma 7, del  citato  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
  3. Le utilizzazioni presso gli uffici dell'amministrazione centrale
della pubblica istruzione e presso  gli  uffici  dell'amministrazione
scolastica periferica sono effettuate  previa  determinazione,  anche
sulla base delle richieste pervenute, di un  contingente  complessivo
da assegnare a detti uffici e previa sua ripartizione  tra  di  essi,
sentite le organizzazioni sindacali. Di detta  ripartizione  e'  data
tempestiva comunicazione agli uffici interessati. Il Ministro dispone
le predette utilizzazioni sulla base delle designazioni formulate dai
dirigenti responsabili degli uffici medesimi, secondo l'ordine di una
graduatoria che sara' compilata a cura degli uffici stessi. 
  4. La graduatoria di cui al comma 3 e' basata sulla valutazione  di
titoli culturali, scientifici e professionali, ai quali e'  assegnato
un punteggio complessivo di  100  punti,  di  cui  30  per  i  titoli
culturali,  30  per  i  titoli  scientifici  e  40   per   i   titoli
professionali. Nella valutazione dei titoli  professionali  si  tiene
conto delle  pregresse  esperienze  compiute  nello  svolgimento  dei
compiti specifici cui si riferisce l'utilizzazione. La graduatoria ha
validita' triennale. 
  5. Salvo revoca da parte del Ministro della pubblica  istruzione  e
salvo rinuncia da parte dell'ufficio  presso  cui  l'assegnazione  e'
disposta o rinuncia  degli  interessati,  le  utilizzazioni  adottate
sulla base della graduatoria di cui al comma 4 hanno durata triennale
e sono rinnovabili per due ulteriori trienni  su  richiesta  motivata
del predetto ufficio. 
  6. Tutte  le  altre  utilizzazioni  hanno  durata  annuale  e  sono
rinnovabili sino ad un massimo di nove anni complessivi. 
  7. Nella ripartizione del contingente di 1.000 unita' tra le  varie
forme di utilizzazione  e'  data  priorita'  alle  esigenze  relative
all'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione
delle tossicodipendenze all'educazione della salute. 
  8.  I  provvedimenti  di  utilizzazione  possono  essere   adottati
soltanto nei riguardi di personale che abbia superato il  periodo  di
prova. 
  9. Il periodo trascorso in posizione  di  personale  utilizzato  e'
valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. 
  10. Ai fini  della  verifica  dell'attivita'  svolta  dal  predetto
personale, gli uffici, enti ed associazioni sono tenuti a  presentare
annualmente una relazione sui compiti svolti dal personale  stesso  e
sui risultati ottenuti. La relativa valutazione e' effettuata con  la
collaborazione  di  ispettori  tecnici  scelti  dal  Ministro   della
pubblica istruzione;  di  essa  il  Ministro  terra'  conto  ai  fini
dell'eventuale revoca del provvedimento di utilizzazione. 
  11. Per l'anno scolastico  1993-1994  il  Ministro  della  pubblica
istruzione provvede alle utilizzazioni del personale della scuola nel
numero e in conformita' ai principi e criteri stabiliti dal  presente
articolo. 
  12.  Il  personale  comandato  o  utilizzato   sulla   base   delle
disposizioni cosi' abrogate e' restituito ai compiti di istituto allo
scadere dei periodi consentiti di comando od utilizzazione. 
  13. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni  che
prevedono comandi,  con  riguardo  alla  generalita'  dei  dipendenti
civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico
riferimento allo stesso personale della scuola;  fanno  eccezione  le
disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, nella  legge
9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto 24 luglio 1924, n. 1100,  e
nella legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  14. Restano ferme le norme che  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31  maggio  1974,  n.  419,  detta  per  la  dotazione  di
personale necessaria al funzionamento  degli  istituti  regionali  di
ricerca,  sperimentazione  ed  aggiornamenti  educativi,  del  Centro
europeo  dell'educazione  e  della   biblioteca   di   documentazione
pedagogica, nonche' le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3,
alla legge 13 agosto 1980, n. 464, e alla legge 2 dicembre  1967,  n.
1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola elementare
e di direttori didattici non superiore a duecento  unita'.  E'  fatto
altresi' salvo quanto disposto  dall'articolo  63,  penultimo  comma,
della legge  20  maggio  1982,  n.  270,  circa  il  mantenimento  ad
esaurimento  nell'assegnazione  ai  compiti  attualmente  svolti  dal
personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi previste. 
  15. Il presente articolo non si applica  ai  comandi,  disposti  in
base ad accordi internazionali, presso enti od organismi stranieri od
internazionali. Non si applica  altresi'  ai  comandi  relativi  allo
svolgimento di compiti di insegnamento che  le  vigenti  disposizioni
pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione. 
  16. Il Ministro della pubblica istruzione  determina,  con  propria
ordinanza, le modalita' di applicazione delle disposizioni recate dal
presente articolo, stabilendo, ove necessario, anche  i  criteri  per
una loro attuazione graduale, soprattutto con  riguardo  all'esigenza
di assicurare la continuita'  ed  il  completamento  di  progetti  di
particolare rilievo, per la cui realizzazione il personale utilizzato
o comandato sia impegnato.