Art. 8.
            Parametri di valutazione della produttivita'
                       del sistema scolastico
  1.   Nel   quadro   della   definizione   di  strumenti  idonei  al
conseguimento di una maggiore produttivita' del sistema scolastico ed
al  raggiungimento  di  obiettivi  di  qualita',  il  Ministro  della
pubblica  istruzione  provvede  alla  determinazione  di parametri di
valutazione  dell'efficacia  della  spesa  che tengano conto dei vari
fenomeni  che, condizionando l'attuazione del diritto allo studio, si
riflettono  sui  livelli  qualitativi  dell'istruzione.  A  tal  fine
provvede   altresi'   all'individuazione   di   adeguati   metodi  di
rilevamento  dei  processi e dei risultati in termini di preparazione
generale e di preparazione specifica del servizio scolastico.
  2. Definiti metodi e strumenti di cui al comma 1, il Ministro della
pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative   sul   piano   nazionale,  stabilisce  un  programma
triennale  di interventi articolati nel territorio, per ciascun anno,
che   saranno   volti  alla  realizzazione  della  migliore  qualita'
dell'offerta  educativa  ed,  in particolare, al graduale superamento
dei  fenomeni  di evasione dall'obbligo scolastico, di ripetenza e di
interruzione  della  frequenza scolastica, di ritardo nel corso degli
studi  e di abbandono della scuola, soprattutto nelle aree di maggior
disagio scolastico.
  3.  Per l'acquisizione delle competenze scientifiche e tecnologiche
necessarie,   per  la  realizzazione  del  programma,  per  l'analisi
sistematica  dei  risultati rilevati e per la verifica dell'idoneita'
degli  interventi  disposti, il Ministro della pubblica istruzione si
avvale della collaborazione del Centro europeo dell'educazione, della
biblioteca  di documentazione pedagogica, degli istituti regionali di
ricerca,  sperimentazione  e aggiornamento educativi, nonche' di enti
specializzati, universitari e non universitari, pubblici e privati, e
di  associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e della qualita'
dei servizi.
  4.  Ai  fini della verifica degli obiettivi conseguiti sara' svolta
una relazione annuale concernente gli interventi effettuati, anche al
fine di una ottimizzazione dei flussi di spesa da valutare in sede di
stanziamenti di bilancio.
  5.  Per  una migliore realizzazione degli obiettivi di qualita' del
servizio  scolastico  ed  in considerazione del ruolo peculiare della
funzione  educativa  della  scuola nella societa', il Ministero della
pubblica  istruzione,  d'intesa  con il Ministero del tesoro e con la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica,  entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  presenta al Parlamento una proposta organica
sulla scuola, che sulla base di un rafforzamento dell'autonomia delle
istituzioni  scolastiche ne configuri un nuovo assetto organizzativo,
amministrativo  e  didattico  e  proceda  ad  una ridefinizione degli
organi collegiali.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 12 febbraio 1993
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  BARUCCI,  Ministro del tesoro e per
                                  la funzione pubblica
                                  JERVOLINO   RUSSO,  Ministro  della
                                  pubblica istruzione
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI