Art. 8. Parametri di valutazione della produttivita' del sistema scolastico 1. Nel quadro della definizione di strumenti idonei al conseguimento di una maggiore produttivita' del sistema scolastico ed al raggiungimento di obiettivi di qualita', il Ministro della pubblica istruzione provvede alla determinazione di parametri di valutazione dell'efficacia della spesa che tengano conto dei vari fenomeni che, condizionando l'attuazione del diritto allo studio, si riflettono sui livelli qualitativi dell'istruzione. A tal fine provvede altresi' all'individuazione di adeguati metodi di rilevamento dei processi e dei risultati in termini di preparazione generale e di preparazione specifica del servizio scolastico. 2. Definiti metodi e strumenti di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabilisce un programma triennale di interventi articolati nel territorio, per ciascun anno, che saranno volti alla realizzazione della migliore qualita' dell'offerta educativa ed, in particolare, al graduale superamento dei fenomeni di evasione dall'obbligo scolastico, di ripetenza e di interruzione della frequenza scolastica, di ritardo nel corso degli studi e di abbandono della scuola, soprattutto nelle aree di maggior disagio scolastico. 3. Per l'acquisizione delle competenze scientifiche e tecnologiche necessarie, per la realizzazione del programma, per l'analisi sistematica dei risultati rilevati e per la verifica dell'idoneita' degli interventi disposti, il Ministro della pubblica istruzione si avvale della collaborazione del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica, degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, nonche' di enti specializzati, universitari e non universitari, pubblici e privati, e di associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e della qualita' dei servizi. 4. Ai fini della verifica degli obiettivi conseguiti sara' svolta una relazione annuale concernente gli interventi effettuati, anche al fine di una ottimizzazione dei flussi di spesa da valutare in sede di stanziamenti di bilancio. 5. Per una migliore realizzazione degli obiettivi di qualita' del servizio scolastico ed in considerazione del ruolo peculiare della funzione educativa della scuola nella societa', il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al Parlamento una proposta organica sulla scuola, che sulla base di un rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ne configuri un nuovo assetto organizzativo, amministrativo e didattico e proceda ad una ridefinizione degli organi collegiali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 febbraio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri BARUCCI, Ministro del tesoro e per la funzione pubblica JERVOLINO RUSSO, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTELLI