Art. 5. 
 
  1. Il Ministro  della  sanita',  al  fine  del  controllo  e  della
eradicazione di una malattia degli animali, puo' vietare su tutto  il
territorio  nazionale  o  su  parte   di   esso   la   fabbricazione,
l'importazione, la detenzione, la vendita, la fornitura e/o l'impiego
di medicinali veterinari ad azione immunologica, qualora  si  accerti
che: 
    a) la somministrazione del prodotto  in  questione  agli  animali
interferisce con l'attuazione  di  un  programma  nazionale  volto  a
diagnosticare, controllare o eradicare malattie animali, ovvero  puo'
creare   difficolta'    nella    certificazione    dell'assenza    di
contaminazione degli  animali  vivi  o  degli  alimenti  o  di  altri
prodotti ottenuti dagli animali trattati; 
    b) la malattia  per  la  quale  il  prodotto  dovrebbe  conferire
l'immunita' risulta sostanzialmente assente dal territorio  preso  in
considerazione. 
  2. Il Ministro della sanita' informa la Commissione delle Comunita'
europee di tutti i casi in cui viene applicato il comma 1.