Art. 10. 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ogni amministrazione, nell'ambito  delle  proprie  dotazioni
organiche,  individua,  sulla  base  di  specifiche   competenze   ed
esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero,
se tale  qualifica  non  sia  prevista,  un  dirigente  di  qualifica
immediatamente  inferiore,   quale   responsabile   per   i   sistemi
informativi automatizzati. 
  2. Il dirigente responsabile di cui al  comma  1  cura  i  rapporti
dell'amministrazione di appartenenza  con  l'Autorita'  e  assume  la
responsabilita'   per   i   risultati   conseguiti   nella   medesima
amministrazione  con   l'impiego   delle   tecnologie   informatiche,
verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai  fini  della
verifica dei risultati, i compiti del nucleo di  valutazione  di  cui
all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono attribuiti all'Autorita'. 
  3. In relazione all'amministrazione di appartenenza,  il  dirigente
responsabile  per  i  sistemi  informativi  automatizzati,  oltre   a
contribuire  alla  definizione  della  bozza  del  piano   triennale,
trasmette all'Autorita' entro il mese di febbraio di  ogni  anno  una
relazione  sullo  stato  dell'automazione  a   consuntivo   dell'anno
precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese
sotenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti. 
 
          Nota all'art. 10:
             -  Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs.
          n. 29/1993 per il cui riferimento si veda in nota  all'art.
          7:  "Per  la  verifica  dei risultati di cui al comma 1 (il
          quale dispone che i dirigenti generali ed i dirigenti  sono
          responsabili  del  risultato  dell'attivita'  svolta  dagli
          uffici ai quali  sono  preposti,  della  realizzazione  dei
          programmi  e dei progetti loro affidati, della gestione del
          personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi
          assegnate, n.d.r.),  il  Ministro  si  avvale  di  appositi
          nuclei di valutazione nominati dal Presidente del Consiglio
          dei   Ministri,   composti   da   esperti  in  tecniche  di
          valutazione e nel  controllo  di  gestione,  anche  interni
          all'amministrazione,   con  qualifica  dirigenziale  e,  in
          maggioranza, da dirigenti generali. In casi di  particolare
          complessita', il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
          stipulare  apposite  convenzioni  con  soggetti  pubblici o
          privati  particolarmente   qualificati   in   tecniche   di
          valutazione e nel controllo di gestione".