Art. 16. 
  1. Entro il  31  dicembre  1993  sono  adottati,  su  proposta  dei
Ministri competenti, d'intesa con l'Autorita', uno o piu' regolamenti
governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400,  al  fine  di  coordinare  le  disposizioni  del
presente decreto con le esigenze di gestione dei sistemi  informativi
automatizzati  concernenti  la  sicurezza  dello  Stato,  la   difesa
nazionale, l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica,  lo  svolgimento  di
consultazioni elettorali nazionali ed europee. 
2. Le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano  ai  sistemi
informativi automatizzati di  cui  al  comma  1,  contestualmente  ai
  regolamenti ivi previsti, a decorrere dal 1 gennaio 1994. Restano 
comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli da 6 a  12  della
    legge 1 aprile 1981, n. 121, e dei relativi provvedimenti di 
attuazione concernenti il funzionamento del centro elaborazione  dati
di cui all'art. 8 della stessa legge. 
  3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni  di  cui  al
comma 1 hanno facolta'  di  procedere  indipendentemente  dal  parere
dell'Autorita' di cui all'art. 8, dandone comunicazione all'Autorita'
medesima. In tali casi le amministrazioni richiedono direttamente  al
Consiglio di Stato il parere di competenza, che  viene  espresso  nei
termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti della meta'. 
  4. Le comunicazioni all'Autorita' concernenti la progettazione,  lo
sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati  di  cui
al comma 1 sono coperte dal segreto d'ufficio o dal segreto di Stato,
secondo l'indicazione dell'amministrazione interessata. 
  5. Dall'applicazione del presente decreto sono eslcusi gli enti che
svolgono la loro attivita'  nelle  materie  di  cui  all'art.  1  del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio  1947,
n. 691. 
  6.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  di  legge   relative   al
trattamento di dati personali. 
  7. Ai fini dell'integrazione e  dell'interconnessione  dei  sistemi
informativi automatizzati resta fermo quanto  previsto  dall'art.  24
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  8. Con i regolamenti di cui al comma 1  sono  altresi'  individuate
particolari  modalita'  di  applicazione  del  presente  decreto   in
relazione all'Amministrazione della giustizia. 
 
          Note all'art. 16:
             -  Il  testo  dell'art.  17,  comma  1,  della  legge n.
          400/1988, per il cui riferimento si veda in  nota  all'art.
          6, e' il seguente:
             "1.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
             -  Si  riporta  il  testo degli articoli da 6 a 12 della
          legge  n.     121/1981   recante   il   nuovo   ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza:
             "Art.  6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze
          di polizia). - Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai
          fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro
          dell'interno   nell'esercizio   delle    attribuzioni    di
          coordinamento  e di direzione unitaria in materia di ordine
          e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
               a)  classificazione,  analisi  e   valutazione   delle
          informazioni  e  dei  dati  che devono essere forniti anche
          dalle forze di polizia in materia  di  tutela  dell'ordine,
          della  sicurezza  pubblica  e  di prevenzione e repressione
          della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi
          delle suddette forze di polizia;
               b) ricerca sicentifica e tecnologica,  documentazione,
          studio e statistica;
               c)  elaborazione  della  pianificazione  generale  dei
          servizi d'ordine e sicurezza pubblica;
               d)  pianificazione  generale  e  coordinamento   delle
          pianificazioni    operative   dei   servizi   logistici   e
          amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
                e)  pianificazione  generale  e  coordinamento  delle
          pianificazioni  operative della dislocazione delle forze di
          polizia e dei relativi servizi tecnici;
               f)  pianificazione  generale  e  coordinamento   delle
          pianificazioni  finanziarie  relative alle singole forze di
          polizia;
               g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie
          e internazionali.
             Per l'espletamento delle funzioni predette e' assegnato,
          secondo  criteri   di   competenza   tecnico-professionale,
          personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai
          ruoli  dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  secondo
          contingenti fissati con decreto del Ministro  dell'interno,
          nonche'  personale  delle  altre  forze  di polizia e delle
          altre  amministrazioni  dello  Stato,  secondo  contingenti
          determinati  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro  e  con i Ministri
          interessati.
             Per l'espletamento di particolari compiti scientifici  e
          tecnici   possono   essere  conferiti  incarichi  anche  ad
          estranei alla pubblica amministrazione.
             Gli incarichi sono conferiti  a  tempo  determinato  con
          decreto  del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di
          amministrazione e non possono superare l'anno  finanziario;
          possono  essere  rinnovati  per  non  piu'  di  due  volte.
          Complessivamente   non   possono   affidarsi   allo  stesso
          incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni  o
          servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari,
          quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque
          escluso  il  cumulo degli incarichi nello stesso esercizio,
          anche se da assolversi per  conto  di  amministrazioni  di-
          verse.
             Per  l'osservanza  dei  predetti limiti l'incaricando e'
          tenuto a  dichiarare  per  iscritto,  sotto  sua  personale
          responsabilita'  che  nei suoi confronti non ricorre alcuna
          delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
          Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato  ad
          apposito  nulla  osta dell'amministrazione di appartenenza,
          ove trattisi di pubblico dipendente.
             Il compenso e' stabilito, in relazione all'importanza ed
          alla  durata  dell'incarico,  con  decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro".
             "Art.  7 (Natura e entita' dei dati e delle informazioni
          raccolti).  - Le informazioni e i dati di cui  all'art.  6,
          lettera  a),  devono  riferirsi  a  notizie  risultanti  da
          documenti che  comunque  siano  conservati  dalla  pubblica
          amministrazione   o  da  enti  pubblici,  o  risultanti  da
          sentenze o provvedimenti dell'autorita'  giudiziaria  o  da
          atti  concernenti  l'istruzione penale acquisibili ai sensi
          dell'art. 165-ter del codice  di  procedura  penale  o  da
          indagini di polizia.
             In  ogni caso e' vietato raccogliere informazioni e dati
          sui cittadini per il solo  fatto  della  loro  razza,  fede
          religiosa  od  opinione  politica, o della loro adesione ai
          principi    di    movimenti     sindacali,     cooperativi,
          assistenziali,   culturali,   nonche'   per   la  legittima
          attivita' che svolgano come appartenenti ad  organizzazioni
          legalmente operanti nei settori sopraindicati.
             Possono   essere   acquisite  informazioni  relative  ad
          operazioni o posizioni bancarie  nei  limiti  richiesti  da
          indagini  di  polizia  giudiziaria  e  su  espresso mandato
          dell'autorita' giudiziaria, senza che possa essere  opposto
          il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende
          di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.
             Possono  essere  altresi'  acquisiti le informazioni e i
          dati di cui all'art. 6  in  possesso  delle  polizie  degli
          Stati  appartenenti  alla  Comunita' economica europea e di
          quelli di confine, nonche' di ogni altro Stato con il quale
          siano raggiunte specifiche intese in tal senso.
             Possono essere inoltre comunicati alle polizie  indicate
          al  precedente  comma  le  informazioni  e  i  dati  di cui
          all'art. 6, che non siano coperti da segreto istruttorio".
             "Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E'
          istituito presso  il  Ministero  dell'interno,  nell'ambito
          dell'ufficio  di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro
          elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei
          dati di cui all'art. 6, lettera a), e dell'art. 7.
             Il   Centro   provvede   alla   raccolta,  elaborazione,
          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici
          delle   informazioni   e   dei   dati   nonche'  alla  loro
          comunicazione ai soggetti autorizzati,  indicati  nell'art.
          9,  secondo  i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
          del comma seguente.
             Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita  una
          commissione  tecnica,  presieduta dal funzionario presposto
          all'ufficio di cui alla lettera  a)  dell'art.  5,  per  la
          fissazione   dei   criteri   e  delle  norme  tecniche  per
          l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di  cui
          al   comma   precedente   e   per   il   controllo  tecnico
          sull'osservanza di  tali  criteri  e  norme  da  parte  del
          personale  operante presso il Centro stesso. I criteri e le
          norme   tecniche   predetti   divengono    esecutivi    con
          l'approvazione del Ministro dell'interno.
             Ogni  amministrazione,  ente,  impresa,  associazione  o
          privato che per qualsiasi scopo  formi  o  detenga  archivi
          magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di
          qualsivoglia  natura  concernenti  cittadini  italiani,  e'
          tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al  Ministero
          dell'interno  entro  il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro
          il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia
          stato  installato  od   abbia   avuto   un   principio   di
          attivazione.   Entro   il   31  dicembre  1982  il  Governo
          informera' il Parlamento degli elementi cosi'  raccolti  ai
          fini  di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela
          del   diritto   alla   riservatezza   dei   cittadini.   Il
          proprietario  o  responsabile  dell'archivio  magnetico che
          ometta la denuncia e' punito con la multa  da  trecentomila
          lire a tre milioni".
             "Art.  9  (come  modificato  dall'art. 26 della legge 10
          ottobre 1986, n. 668) (Accesso ai dati  ed  informazioni  e
          loro   uso).  -  L'accesso  ai  dati  e  alle  informazioni
          conservati negli archivi automatizzati del  Centro  di  cui
          all'articolo   precedente  e  la  loro  utilizzazione  sono
          consentiti   agli   ufficiali   di   polizia    giudiziaria
          appartenenti  alle  forze  di  polizia,  agli  ufficiali di
          pubblica  sicurezza,  nonche'  agli   agenti   di   polizia
          giudiziaria  delle forze di polizia debitamente autorizzati
          ai sensi del secondo comma del successivo art. 11.
             L'accesso ai dati e alle informazioni di  cui  al  comma
          precedente  e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini
          degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso  e
          nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
             E'    comunque    vietata   ogni   utilizzazione   delle
          informazioni e dei dati predetti per finalita'  diverse  da
          quelle  previste  dall'art.  6,  lettera  a).  E'  altresi'
          vietata ogni circolazione  delle  informazioni  all'interno
          della  pubblica amministrazione fuori dai casi indicati nel
          primo comma del presente articolo.
             Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni  di
          comportamenti   puo'   essere   fondata  esclusivamente  su
          elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano  un
          profilo della personalita' dell'interessato".
             "Art.   10   (Controlli).  -  Il  controllo  sul  Centro
          elaborazione dati e' esercitato dal  comitato  parlamentare
          di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 24 ottobre
          1977, n. 801, attraverso periodiche verifiche dei programmi
          nonche'  di  dati  e di informazioni casualmente estratti e
          forniti senza riferimenti nominativi.
             Il comitato puo'  ordinare  la  cancellazione  dei  dati
          raccolti in violazione dell'art. 7.
             Il  comitato  puo' farsi assistere da esperti scelti tra
          dipendenti delle Camere o del Ministero dell'interno.
             I dati e le informazioni conservati  negli  archivi  del
          Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari
          o  amministrativi  soltanto attraverso l'acquisizione delle
          fonti originarie indicate  nel  primo  comma  dell'art.  7,
          fermo restando quanto stabilito dall'art. 141 del codice di
          procedura  penale.  Quando  nel  corso  di  un procedimento
          giurisdizionale  o   amministrativo   viene   rilevata   la
          erroneita'  o l'incompletezza dei dati e delle informazioni
          o  l'illegittimita'  della   loro   raccolta,   l'autorita'
          procedente  ne  da' notizia al comitato parlamentare, per i
          conseguenti provvedimenti, nel rispetto dell'art. 7.
             Chiunque viene a conoscenza, dagli atti o nel  corso  di
          un    procedimento    giurisdizionale   o   amministrativo,
          dell'esistenza di dati che lo riguardano, da  lui  ritenuti
          erronei  o  incompleti  o  illegittimamente  raccolti, puo'
          avanzare istanza al tribunale penale, nel  cui  circondario
          e'  pendente  il  procedimento medesimo, perche' compia gli
          accertamenti necessari e ordini la cancellazione  dei  dati
          erronei  o  illegittimamente  raccolti  o l'integrazione di
          quelli incompleti.
             Il tribunale decide  in  camera  di  consiglio,  sentiti
          l'interessato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e
          il  pubblico ministero, con ordinanza, da notificarsi anche
          al comitato parlamentare.
             Avverso tale ordinanza puo' essere proposto ricorso  per
          cassazione".
             "Art.   11   (Procedure).  -  Mediante  regolamento,  da
          emanarsi  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   con   decreto   del   Presidente  della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri,   su   proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  sono
          stabilite  le  procedure  per  la raccolta dei dati e delle
          informazioni di cui all'art. 6, lettera a), e  all'art.  7,
          per  l'accesso  e  la  comunicazione  dei  dati  stessi  ai
          soggetti previsti dall'art. 9, nonche' per la correzione  o
          cancellazione  dei dati erronei e la integrazione di quelli
          incompleti.
             Un particolare regime di  autorizzazioni  da  parte  dei
          capi  dei  rispettivi  uffici  e  servizi, quando non siano
          questi  a  fare  diretta  richiesta  dei   dati   e   delle
          informazioni,  deve  essere  previsto dal regolamento per i
          soggetti indicati nel primo comma dell'art. 9".
             "Art.   12  (Sanzioni).  -  Il  pubblico  ufficiale  che
          comunica o fa uso di dati  ed  informazioni  in  violazione
          delle  disposizioni della presente legge, o al di fuori dei
          fini previsti dalla stessa, e' punito, salvo che  il  fatto
          costituisca  piu'  grave  reato, con la reclusione da uno a
          tre anni.
             Se il fatto e' commesso per  colpa,  la  pena  e'  della
          reclusione fino a sei mesi".
             La   sanzione   della  multa  di  cui  all'ultimo  comma
          dell'art. 8 sopra riportato  e'  stata  sostituita  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 32 della legge
          24  novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il
          quale ha  previsto  che  non  costituissero  piu'  reato  e
          fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento
          di  una  somma  di  denaro tutte le violazioni per le quali
          fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.
             - L'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 691/1947 (Istituzione di un
          Comitato interministeriale per il credito ed il  risparmio)
          e' cosi' formulato:
             "Art.  1.  - E' istituito un 'Comitato interministeriale
          per il credito ed il risparmio',  al  quale  spetta  l'alta
          vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di
          esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria.
             Il  Comitato e' composto dal Ministro per il tesoro, che
          lo presiede, e dei Ministri  per  i  lavori  pubblici,  per
          l'agricoltura  e  foreste, per l'industria e commercio, per
          il commercio con l'estero.
             Si applicano, quanto alle competenze,  alle  facolta'  e
          alle  funzioni del Comitato interministeriale, le norme del
          R.D.L. 12 marzo 1936, n.  375,  convertito  nella  legge  7
          marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  24  della legge n.
          241/1990, per il cui riferimento si veda in  nota  all'art.
          8:
             "Art.  24.  -  1. Il diritto di accesso e' escluso per i
          documenti coperti dal segreto di Stato ai  sensi  dell'art.
          12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di
          segreto  o  di  divieto di divulgazione altrimenti previsti
          dall'ordinamento.
             2. Il Governo e' autorizzato ad emanare,  ai  sensi  del
          comma  2  dell'art.  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita'  di  esercizio del diritto di accesso e gli altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenza di salvaguardare:
               a) la sicurezza, la difesa nazionale  e  le  relazioni
          internazionali;
               b) la politica monetaria e valutaria;
                c)  l'ordine  pubblico e la prevenzione e repressione
          della criminalita';
               d)  la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese,  garantendo  peraltro  agli interessati la visione
          degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la  cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.
             3.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma  2 sono altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati raccolti mediante strumenti  informatici  avvenga  nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
             4.   Le   singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo  di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei mesi successivi, le  categorie  di  documenti  da  esse
          formati  o  comunque  rientranti  nella loro disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
             5. Restano ferme le disposizioni  previste  dall'art.  9
          della  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  come  modificato
          dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 (v. sopra,
          n.d.r.), e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni
          altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso
          ai documenti amministrativi.
             6. I soggetti indicati nell'art. 23  hanno  facolta'  di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza  di  essi possa impedire o gravemente ostacolare
          lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e'  comunque
          ammesso  l'accesso  agli  atti  preparatori nel corso della
          formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo  di-
          verse disposizioni di legge".