Art. 16. 1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con l'Autorita', uno o piu' regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, contestualmente ai regolamenti ivi previsti, a decorrere dal 1 gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e dei relativi provvedimenti di attuazione concernenti il funzionamento del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della stessa legge. 3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma 1 hanno facolta' di procedere indipendentemente dal parere dell'Autorita' di cui all'art. 8, dandone comunicazione all'Autorita' medesima. In tali casi le amministrazioni richiedono direttamente al Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti della meta'. 4. Le comunicazioni all'Autorita' concernenti la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 sono coperte dal segreto d'ufficio o dal segreto di Stato, secondo l'indicazione dell'amministrazione interessata. 5. Dall'applicazione del presente decreto sono eslcusi gli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. 6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento di dati personali. 7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei sistemi informativi automatizzati resta fermo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresi' individuate particolari modalita' di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, per il cui riferimento si veda in nota all'art. 6, e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali". - Si riporta il testo degli articoli da 6 a 12 della legge n. 121/1981 recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza: "Art. 6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia). - Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di: a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia; b) ricerca sicentifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica; c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica; d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia; e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici; f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia; g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali. Per l'espletamento delle funzioni predette e' assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonche' personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati. Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni di- verse. Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando e' tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilita' che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente. Il compenso e' stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro". "Art. 7 (Natura e entita' dei dati e delle informazioni raccolti). - Le informazioni e i dati di cui all'art. 6, lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell'art. 165-ter del codice di procedura penale o da indagini di polizia. In ogni caso e' vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonche' per la legittima attivita' che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati. Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell'autorita' giudiziaria, senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico. Possono essere altresi' acquisiti le informazioni e i dati di cui all'art. 6 in possesso delle polizie degli Stati appartenenti alla Comunita' economica europea e di quelli di confine, nonche' di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tal senso. Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate al precedente comma le informazioni e i dati di cui all'art. 6, che non siano coperti da segreto istruttorio". "Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e dell'art. 7. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario presposto all'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno. Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi o detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, e' tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informera' il Parlamento degli elementi cosi' raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia e' punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni". "Art. 9 (come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668) (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). - L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza, nonche' agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art. 11. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. E' comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da quelle previste dall'art. 6, lettera a). E' altresi' vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dai casi indicati nel primo comma del presente articolo. Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti puo' essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalita' dell'interessato". "Art. 10 (Controlli). - Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato dal comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, attraverso periodiche verifiche dei programmi nonche' di dati e di informazioni casualmente estratti e forniti senza riferimenti nominativi. Il comitato puo' ordinare la cancellazione dei dati raccolti in violazione dell'art. 7. Il comitato puo' farsi assistere da esperti scelti tra dipendenti delle Camere o del Ministero dell'interno. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'art. 7, fermo restando quanto stabilito dall'art. 141 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata la erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni o l'illegittimita' della loro raccolta, l'autorita' procedente ne da' notizia al comitato parlamentare, per i conseguenti provvedimenti, nel rispetto dell'art. 7. Chiunque viene a conoscenza, dagli atti o nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo, dell'esistenza di dati che lo riguardano, da lui ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, puo' avanzare istanza al tribunale penale, nel cui circondario e' pendente il procedimento medesimo, perche' compia gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti o l'integrazione di quelli incompleti. Il tribunale decide in camera di consiglio, sentiti l'interessato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e il pubblico ministero, con ordinanza, da notificarsi anche al comitato parlamentare. Avverso tale ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione". "Art. 11 (Procedure). - Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7, per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti dall'art. 9, nonche' per la correzione o cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti. Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi a fare diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 9". "Art. 12 (Sanzioni). - Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi". La sanzione della multa di cui all'ultimo comma dell'art. 8 sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. - L'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 691/1947 (Istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) e' cosi' formulato: "Art. 1. - E' istituito un 'Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio', al quale spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria. Il Comitato e' composto dal Ministro per il tesoro, che lo presiede, e dei Ministri per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero. Si applicano, quanto alle competenze, alle facolta' e alle funzioni del Comitato interministeriale, le norme del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni". - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990, per il cui riferimento si veda in nota all'art. 8: "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti dal segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita'; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 (v. sopra, n.d.r.), e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo di- verse disposizioni di legge".