Art. 4. 
  1.  E'  istituita  l'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione, denominata ai fini del presente  decreto  Autorita',
la quale opera presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  con
autonomia tecnica e funzionale e con indipendenza di giudizio. 
  2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito dal presidente e  da
quattro membri, scelti tra persone  dotate  di  alta  e  riconosciuta
competenza  e  professionalita'   e   di   indiscussa   moralita'   e
indipendenza. Il presidente e' nominato con  decreto  del  presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri. Entro quindici  giorni  dalla  nomina  del  presidente,  su
proposta di quest'ultimo, il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
nomina con proprio decreto, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, gli altri quattro membri.  L'autorevolezza  e  l'esperienza
del presidente e di ciascuno dei quattro membri  dell'Autorita'  sono
comprovate  dal  relativo  curriculum   di   cui   e'   disposta   la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  in
allegato ai suddetti decreti. 
  3. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e
possono  essere  confermati  una  sola  volta.  Per  l'intera  durata
dell'incarico essi non  possono  esercitare,  a  pena  di  decadenza,
alcuna attivita' professionale  e  di  consulenza,  ricoprire  uffici
pubblici  di  qualsiasi  natura,  essere  imprenditori  o   dirigenti
d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico  non
possono altresi' operare nei settori produttivi  dell'informatica.  I
dipendenti statali ed i docenti  universitari,  per  l'intera  durata
dell'incarico, sono collocati, rispettivamente,  nella  posizione  di
fuori ruolo e di aspettativa. 
  4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi  dell'Autorita',  al
fine  della  corretta   esecuzione   delle   deliberazioni   adottate
dall'Autorita' medesima, sovrintende un direttore  generale,  che  ne
risponde al presidente dell'Autorita' ed e' nominato  dal  Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, su designazione del presidente dell'Autorita'. Il direttore
generale dura in carica tre anni, puo' essere confermato, anche  piu'
di una volta, ed e' soggetto alle disposizioni di cui al comma 3. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le  indennita'  da
corrispondere al  Presidente,  ai  quattro  membri  ed  al  direttore
generale.