Art. 7. 
  1. Spetta all'Autorita': 
    a) dettare norme tecniche e criteri in  tema  di  pianificazione,
progettazione,  realizzazione,  gestione,  mantenimento  dei  sistemi
informativi  automatizzati  delle  amministrazioni   e   delle   loro
interconnessioni, nonche' della  loro  qualita'  e  relativi  aspetti
organizzativi; dettare criteri tecnici riguardanti la  sicurezza  dei
sistemi; 
    b) coordinare, attraverso la  redazione  di  un  piano  triennale
annualmente  riveduto,  i  progetti  e  i  principali  interventi  di
sviluppo e  gestione  dei  sistemi  informativi  automatizzati  delle
amministrazioni; 
    c) promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche finanziaria
delle amministrazioni  interessate,  progetti  intersettoriali  e  di
infrastruttura informatica e telematica previsti dal piano  triennale
e  sovrintendere  alla  realizzazione  dei  medesimi   anche   quando
coinvolgano   apparati   amministrativi   non    statali,    mediante
procedimenti fondati su intese da raggiungere tramite  conferenze  di
servizi, ai sensi della normativa vigente; 
    d) verificare periodicamente,  d'intesa  con  le  amministrazioni
interessate, i risultati conseguiti  nelle  singole  amministrazioni,
con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi  informativi
automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche  di  valutazione
dell'efficacia, dell'efficienza e della qualita'; 
    e) definire indirizzi e  direttive  per  la  predisposizione  dei
piani di formazione del personale in materia di  sistemi  informativi
automatizzati e di programmi  per  il  reclutamento  di  specialisti,
nonche' orientare i progetti generali  di  formazione  del  personale
della  pubblica  amministrazione  verso  l'utilizzo   di   tecnologie
informatiche,  d'intesa  con  la  Scuola  superiore  della   pubblica
amministrazione; 
    f) fornire consulenza al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
per la valutazione  di  progetti  di  legge  in  materia  di  sistemi
informativi automatizzati; 
    g) nelle materie di propria competenza e per gli aspetti tecnico-
operativi, curare i rapporti con gli organi delle Comunita' europee e
partecipare ad organismi comunitari  ed  internazionali,  in  base  a
designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
    h) proporre al Presidente del Consiglio dei  Ministri  l'adozione
di raccomandazioni e di atti  d'indirizzo  alle  regioni,  agli  enti
locali  e  ai  rispettivi  enti  strumentali   o   vigilati   ed   ai
concessionari di pubblici servizi; 
    i)   comporre   e   risolvere   contrasti   operativi   tra    le
amministrazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati; 
    l) esercitare ogni altra  funzione  utile  ad  ottenere  il  piu'
razionale impiego dei sistemi informativi, anche al fine di eliminare
duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche. 
  2. Anche nell'attuazione di quanto disposto dal  comma  1,  lettera
h),  l'Autorita'  puo'  proporre  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri la stipulazione di protocolli di intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n.  400,  con
l'Unione delle province italiane (UPI), con l'Associazione  nazionale
dei comuni d'Italia (ANCI), con l'Unione nazionale comuni,  comunita'
ed  enti  della  montagna  (UNCEM),  con  l'Unione  delle  camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e   agricoltura   (Unioncamere),
nonche' con enti e societa'  concessionari  di  pubblici  servizi  in
materia  di  pianificazione   degli   investimenti,   di   linee   di
normalizzazione e di criteri di progettazione di sistemi informativi. 
  3. Spettano inoltre all'Autorita' le funzioni ad essa riferibili in
base al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
  4. L'Autorita' puo' corrispondere con tutte  le  amministrazioni  e
chiedere ad esse notizie ed informazioni utili allo  svolgimento  dei
propri compiti. 
 
          Note all'art. 7:
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  12  della  legge  n.
          400/1988, gia' citata (si veda in nota all'art. 6):
             "Art.  12  (Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          compiti di informazione agli indirizzi di politica generale
          suscettibili   di  incidere  nelle  materie  di  competenza
          regionale, esclusi gli  indirizzi  generali  relativi  alla
          politica  estera,  alla  difesa e alla sicurezza nazionale,
          alla giustizia.
             2.  La  Conferenza  e'  convocata  dal  Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri  almeno  ogni sei mesi, ed in ogni
          altra  circostanza  in  cui  il   Presidente   lo   ritenga
          opportuno,   tenuto   conto   anche   delle  richieste  dei
          presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome.  Il
          Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  presiede  la
          Conferenza,  salvo  delega  al  Ministro  per  gli   affari
          regionali  o,  se tale incarico non e' attribuito, ad altro
          Ministro. La Conferenza e' composta  dai  presidenti  delle
          regioni  a  statuto  speciale  e ordinario e dai presidenti
          delle province autonome. Il Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  invita  alle riunioni della Conferenza i Ministri
          interessati agli argomenti iscritti all'ordine del  giorno,
          nonche'  rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di
          enti pubblici.
             3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro per gli affari regionali.
             4.   Il  decreto  di  cui  al  comma  3  deve  prevedere
          l'inclusione nel contingente della segreteria di  personale
          delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
          economico  resta a carico delle regioni o delle province di
          provenienza.
             5. La Conferenza viene consultata:
               a) sulle linee generali dell'attivita'  normativa  che
          interessa  direttamente  le  regioni e sulla determinazione
          degli obiettivi di  programmazione  economica  nazionale  e
          della   politica   finanziaria  e  di  bilancio,  salve  le
          ulteriori attribuzioni previste in  base  al  comma  7  del
          presente articolo;
               b)  sui  criteri generali relativi all'esercizio delle
          funzioni statali di indirizzo e di  coordinamento  inerenti
          ai  rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome
          e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
          relativi  alla  elaborazione  ed  attuazione   degli   atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali;
               c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
             6. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  il
          Ministro  appositamente  delegato, riferisce periodicamente
          alla commissione parlamentare per  le  questioni  regionali
          sulle attivita' della Conferenza.
             7.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro un anno
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          previo   parere   della  commissione  parlamentare  per  le
          questioni regionali  che  deve  esprimerlo  entro  sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
          soppressione degli altri  organismi  a  composizione  mista
          Stato-regioni  previsti  sia  da leggi che da provvedimenti
          amministrativi in modo da  trasferire  alla  Conferenza  le
          attribuzioni  delle  commissioni,  con esclusione di quelle
          che operano sulla base di competenze  tecnico-scientifiche,
          a  rivedere  la  pronuncia  di  pareri  nelle  questioni di
          carattere  generale  per  le  quali  debbano  anche  essere
          sentite  tutte le regioni e province autonome, determinando
          le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la  cui
          formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
          delle province autonome".
             La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  e' stata riordinata con
          D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418.
             -  Il  D.Lgs.  n.   29/1993   reca:   "Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".