Art. 3.
  1. Le ispezioni sono effettuate da  funzionari  civili  o  militari
dello  Stato,  con  qualifica  non  inferiore  a  primo  dirigente  o
equiparata, che abbiano esperienza amministrativa contabile, ovvero a
carattere  tecnico,  negli  specifici  settori  d'intervento  oggetto
dell'attivita'  ispettiva. Gli ispettori sono scelti dal Ministro per
il coordinamento della protezione civile tra i nominativi inseriti in
appositi elenchi predisposti a cura del Dipartimento della protezione
civile  sulla   base   delle   segnalazioni   delle   amministrazioni
competenti.
  2.   Gli   elenchi   di   cui   al   comma  1  sono  suddivisi  per
specializzazione e devono contenere non meno  di  10  nominativi  per
settore di competenza.
  3. L'affidamento degli incarichi deve avvenire a rotazione.
  4.  Gli  elenchi  sono  aggiornati  a  cura  del Dipartimento della
protezione civile ogni tre anni.