Art. 2. 1. Il Consiglio e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o impedimento, da un Ministro facente parte del Comitato a cio' delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nota all'art. 2: - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 225/1992, gia' citata: "2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalita' del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale".