Art. 2.
  1. Il Consiglio e' presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, dalla
legge  24  febbraio  1992,  n. 225, dal Ministro per il coordinamento
della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o impedimento, da
un Ministro facente parte del Comitato a cio' delegato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.
 
          Nota all'art. 2:
             - Si trascrive il testo del comma 2  dell'art.  1  della
          legge  n.    225/1992,  gia'  citata: "2. Il Presidente del
          Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua  delega,  ai  sensi
          dell'art.  9,  commi  1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, il Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione
          civile,  per  il conseguimento delle finalita' del Servizio
          nazionale della protezione civile, promuove e  coordina  le
          attivita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, centrali e
          periferiche, delle regioni,  delle  province,  dei  comuni,
          degli  enti  pubblici  nazionali  e  territoriali e di ogni
          altra istituzione  ed  organizzazione  pubblica  e  privata
          presente sul territorio nazionale".