Art. 3. 1. Il Consiglio e' composto oltre che dal Presidente: a) dai Ministri dell'interno, della difesa, della sanita', dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e della marina mercantile o loro delegati; b) dai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano o loro delegati; c) da un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI, da un rappresentante delle province designato dall'UPI e da un rappresentante delle comunita' montane designato dall'UNCEM; d) dal presidente nazionale della Croce rossa italiana e dal presidente del Comitato di volontariato di protezione civile; e) da cinque esperti designati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. 2. Svolge le funzioni di segretario del Consiglio il capo del Dipartimento della protezione civile, il quale, per lo svolgimento delle attivita' di supporto e documentali, si avvale di una segreteria all'uopo costituita presso il Dipartimento della protezione civile. 3. In caso di assenza o impedimento il capo del Dipartimento della protezione civile e' sostituito, nelle funzioni di cui al comma 2, dal coordinatore dell'ufficio emergenze del Dipartimento stesso.