Art. 3.
  1. Il Consiglio e' composto oltre che dal Presidente:
   a) dai Ministri dell'interno, della  difesa,  della  sanita',  dei
trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'ambiente, per i beni
culturali  e ambientali, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori
pubblici e della marina mercantile o loro delegati;
   b) dai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome
di Trento e Bolzano o loro delegati;
   c) da un rappresentante dei  comuni  designato  dall'ANCI,  da  un
rappresentante   delle   province   designato   dall'UPI   e   da  un
rappresentante delle comunita' montane designato dall'UNCEM;
    d) dal presidente nazionale della  Croce  rossa  italiana  e  dal
presidente del Comitato di volontariato di protezione civile;
   e)  da  cinque esperti designati dal Ministro per il coordinamento
della protezione civile.
  2. Svolge le funzioni di  segretario  del  Consiglio  il  capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile, il quale, per lo svolgimento
delle  attivita'  di  supporto  e  documentali,  si  avvale  di   una
segreteria   all'uopo   costituita   presso   il  Dipartimento  della
protezione civile.
  3. In caso di assenza o impedimento il capo del Dipartimento  della
protezione  civile  e'  sostituito, nelle funzioni di cui al comma 2,
dal coordinatore dell'ufficio emergenze del Dipartimento stesso.