Art. 4. 1. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, nonche' tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo. 2. Il Consiglio e' validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. 3. Le relative delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente. 4. Le delibere sono verbalizzate a cura del segretario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri FACCHIANO, Ministro per il coordinamento della protezione civile Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 1993 Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 21