Art. 4.
  1. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, nonche'  tutte
le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo.
  2. Il Consiglio e' validamente costituito con la presenza di almeno
un terzo dei suoi componenti.
  3. Le relative delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In
caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.
  4. Le delibere sono verbalizzate a cura del segretario.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1993
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  FACCHIANO,    Ministro    per    il
                                  coordinamento    della   protezione
                                  civile
Visto, il Guardasigilli: CONSO
 Registrato alla Corte dei conti il 1› marzo 1993
 Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 21