Art. 3.
  1.  Il  contributo  alle  spese  indicate  nell'art. 1 del presente
decreto   sara'   attribuito   secondo   le   percentuali    indicate
nell'allegato  II. Gli importi complessivi attribuiti a ciascun ente,
ripartiti secondo le percentuali dell'allegato II,  saranno  comunque
attribuiti  agli  organismi  beneficiari in misura proporzionale alle
spese dimostrate dagli stessi in relazione alle disponibilita' di cui
al cap. 3030 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato per l'anno finanziario  preso  in  considerazione,
relativamente alla legge 21 giugno 1986, n. 317.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Per il titolo della legge n. 317/1986 si veda in nota
          alle premesse.