Art. 3. 1. Il contributo alle spese indicate nell'art. 1 del presente decreto sara' attribuito secondo le percentuali indicate nell'allegato II. Gli importi complessivi attribuiti a ciascun ente, ripartiti secondo le percentuali dell'allegato II, saranno comunque attribuiti agli organismi beneficiari in misura proporzionale alle spese dimostrate dagli stessi in relazione alle disponibilita' di cui al cap. 3030 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario preso in considerazione, relativamente alla legge 21 giugno 1986, n. 317.
Nota all'art. 3: - Per il titolo della legge n. 317/1986 si veda in nota alle premesse.