Art. 5.
  1. Il contributo erogato non potra' superare in ogni caso il limite
dello stanziamento annuale.
  2.   Entro   il   30   giugno   1993,   con  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno aggiornati i
coefficienti, per  il  biennio  successivo,  richiamati  all'art.  3,
allegato II.
  3.  Entro  il  31  dicembre di ogni anno gli enti di cui all'art. 1
predisporranno apposita relazione illustrativa dell'attivita'  svolta
in  sede  comunitaria  ed internazionale conseguente all'utilizzo dei
contributi ricevuti.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 16 novembre 1992
                                                 Il Ministro: GUARINO
Visto, il Guardasigilli: CONSO
 Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1992
 Registro n. 17 Industria, foglio n. 244