Art. 4. 1. Il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non puo' essere inferiore, nel suo complesso, a un milione di lire, salvo il caso previsto dall'art. 2, comma 1. 2. Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4, nonche' il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso od indennita'. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente.