Art. 4. 
  1. Il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non puo'
essere inferiore, nel suo complesso, a un milione di lire,  salvo  il
caso previsto dall'art. 2, comma 1. 
  2. Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese
generali in ragione del 5% sull'importo  del  compenso  liquidato  ai
sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4, nonche'  il  rimborso  delle  spese
vive effettivamente sostenute ed autorizzate  dal  giudice  delegato,
documentalmente  provate,  escluso  qualsiasi   altro   compenso   od
indennita'. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il
trattamento economico di missione previsto per gli  impiegati  civili
dello Stato con qualifica di primo dirigente.