Art. 5. 1. Nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata spettano al commissario giudiziale i compensi, determinati con le percentuali di cui all'art. 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi degli articoli 172 e 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche nei casi di gestione previsti dall'art. 191 del citato regio decreto n. 267/1942. In tali ultimi casi, allo stesso commissario spettano i compensi aggiuntivi di cui all'art. 3 del presente decreto. 2. Al commissario giudiziale spettano i compensi anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione del concordato preventivo, determinati secondo quanto previsto al comma 1 ovvero con le percentuali di cui all'art. 1 sull'attivo della liquidazione, nei casi di cessione dei beni previsti dall'art. 182 del regio decreto n. 267/1942. 3. Al commissario giudiziale competono, inoltre, i rimborsi e il trattamento previsti all'art. 4, comma 2. 4. Qualora il commissario cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso e' liquidato, secondo i criteri fissati, tenuto conto dell'opera prestata.
Note all'art. 5: - Il testo degli articoli 172, 182 e 191 del R.D. n. 267/1942, citato nelle premesse, e' il seguente: "Art. 172 (Operazioni e relazione del commissario). - Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori. Su richiesta del commissario il giudice puo' nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione di beni". "Art. 182 (Provvedimenti in caso di cessione di beni). - Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o piu' liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalita' della liquidazione". "Art. 191 (Poteri di gestione del commissario giudiziale). - Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d'ufficio sentito il comitato dei creditori, puo' con decreto non soggetto a reclamo affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri. Il decreto e' pubblicato a norma dell'art. 166. In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell'art. 116". - Per il testo dell'art. 188 del medesimo R.D. n. 267/1942 si veda in nota alle premesse.