Art. 5. 
  1. Nelle procedure di concordato preventivo  e  di  amministrazione
controllata  spettano   al   commissario   giudiziale   i   compensi,
determinati con le percentuali  di  cui  all'art.  1,  sull'ammontare
dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi
degli articoli 172 e 188 del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,
anche nei casi di gestione previsti dall'art. 191  del  citato  regio
decreto n. 267/1942. In tali ultimi  casi,  allo  stesso  commissario
spettano i  compensi  aggiuntivi  di  cui  all'art.  3  del  presente
decreto. 
  2. Al commissario giudiziale spettano i compensi anche per  l'opera
prestata successivamente all'omologazione del concordato  preventivo,
determinati  secondo  quanto  previsto  al  comma  1  ovvero  con  le
percentuali di cui all'art. 1  sull'attivo  della  liquidazione,  nei
casi di cessione dei beni previsti dall'art. 182 del regio decreto n. 
267/1942. 
  3. Al commissario giudiziale competono, inoltre, i  rimborsi  e  il
trattamento previsti all'art. 4, comma 2. 
  4. Qualora il commissario cessi dalle funzioni prima della chiusura
delle  operazioni,  il  compenso  e'  liquidato,  secondo  i  criteri
fissati, tenuto conto dell'opera prestata. 
 
          Note all'art. 5:
             - Il testo degli articoli 172, 182 e  191  del  R.D.  n.
          267/1942, citato nelle premesse, e' il seguente:
             "Art. 172 (Operazioni e relazione del commissario). - Il
          commissario  giudiziale  redige l'inventario del patrimonio
          del debitore e una relazione particolareggiata sulle  cause
          del  dissesto,  sulla condotta del debitore, sulle proposte
          di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori,  e  la
          deposita   in   cancelleria   almeno   tre   giorni   prima
          dell'adunanza dei creditori.
             Su richiesta del commissario il  giudice  puo'  nominare
          uno stimatore che lo assista nella valutazione di beni".
             "Art. 182 (Provvedimenti in caso di cessione di beni). -
          Se  il  concordato  consiste  nella cessione dei beni e non
          dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di
          omologazione uno o piu' liquidatori e un comitato di tre  o
          cinque   creditori   per   assistere  alla  liquidazione  e
          determina le altre modalita' della liquidazione".
             "Art.  191   (Poteri   di   gestione   del   commissario
          giudiziale).  -  Durante  la  procedura  il  tribunale,  su
          istanza di ogni interessato o d'ufficio sentito il comitato
          dei creditori, puo' con  decreto  non  soggetto  a  reclamo
          affidare  al  commissario giudiziale in tutto o in parte la
          gestione dell'impresa  e  l'amministrazione  dei  beni  del
          debitore, determinando i poteri.
             Il decreto e' pubblicato a norma dell'art. 166.
             In  tal  caso  il commissario al termine del suo ufficio
          deve  rendere  conto  della  sua  amministrazione  a  norma
          dell'art. 116".
             -  Per  il  testo  dell'art.  188  del  medesimo R.D. n.
          267/1942 si veda in nota alle premesse.