Art. 2 1. Le condizioni di fornitura della rete aperta e dei servizi di telecomunicazioni garantiscono obiettivita', trasparenza e parita' di accesso. 2. Le condizioni di fornitura sono definite per fasi successive in conformita' del progresso delle attivita' di normalizzazione e di armonizzazione concernenti i seguenti settori: a) linee affittate; b) servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito; c) rete numerica integrata nei servizi; d) servizio di telefonia vocale; e) servizio telex; f) servizi mobili; g) nuovi tipi di accesso alla rete di telecomunicazioni ed accesso alle nuove funzioni intelligenti della rete; h) accesso alla rete a larga banda. 3. L'elenco dei settori di cui al comma 2 puo' essere modificato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.