Art. 2 
 
  1. Le condizioni di fornitura della rete aperta e  dei  servizi  di
telecomunicazioni garantiscono obiettivita', trasparenza e parita' di
accesso. 
  2. Le condizioni di fornitura sono definite per fasi successive  in
conformita' del progresso delle attivita'  di  normalizzazione  e  di
armonizzazione concernenti i seguenti settori: 
a) linee affittate; 
b) servizi di trasmissione dati a  commutazione  di  pacchetto  o  di
   circuito; 
c) rete numerica integrata nei servizi; 
d) servizio di telefonia vocale; 
e) servizio telex; 
f) servizi mobili; 
g) nuovi tipi di accesso alla rete di  telecomunicazioni  ed  accesso
   alle nuove funzioni intelligenti della rete; 
h) accesso alla rete a larga banda. 
  3. L'elenco dei settori di cui al comma 2  puo'  essere  modificato
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.