IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 51 della legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  90/496/CEE  del
Consiglio  del   24   settembre   1990   relativa   all'etichettatura
nutrizionale dei prodotti alimentari; 
  Visto, altresi', l'art. 2 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 dicembre 1992; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 febbraio 1993; 
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e della sanita', di concerto con i Ministri degli  affari
esteri, di  grazia  e  giustizia,  del  tesoro,  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Il presente decreto disciplina l'etichettatura nutrizionale  dei
prodotti alimentari destinati come tali al consumatore  finale,  alle
collettivita'   nonche'   quella   dei    prodotti    destinati    ad
un'alimentazione particolare. 
  2. L'etichettatura nutrizionale e' facoltativa. 
  3. L'etichettatura nutrizionale  diviene  obbligatoria  quando  una
informazione nutrizionale figura in etichetta o nella presentazione o
nella  pubblicita'  dei  prodotti  alimentari,  ad  eccezione   delle
campagne pubblicitarie collettive.