Art. 10. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti non conformi alle norme del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione e duecentocinquantamila a lire sette milioni e cinquecentomila. 2. L'importo relativo alle sanzioni di cui al comma 1 deve essere versato all'ufficio del registro competente per territorio.