Art. 10. 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  confezioni,
detenga per vendere o venda prodotti  non  conformi  alle  norme  del
presente  decreto  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire un milione e  duecentocinquantamila  a
lire sette milioni e cinquecentomila. 
  2. L'importo relativo alle sanzioni di cui al comma 1  deve  essere
versato all'ufficio del registro competente per territorio.