Art. 11. 1. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive della Comunita' europea per le parti in cui modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.