Art. 11. 
  1. Con decreto del  Ministro  della  sanita'  di  concerto  con  il
Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  e'  data
attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
alle direttive della Comunita' europea per le parti in cui modificano
le  modalita'  esecutive  e  le  caratteristiche  di  ordine  tecnico
relative al presente decreto.