Art. 12. 
  1. E'  consentita  fino  al  30  giugno  1993  l'utilizzazione  dei
materiali di confezionamento e  delle  etichette  non  conformi  alle
disposizioni del presente decreto. 
  2. I prodotti alimentari confezionati ed etichettati ai  sensi  del
comma 1 possono essere commercializzati  fino  all'esaurimento  delle
scorte e comunque non oltre il 30 settembre 1994. 
  3.  Fino  al  1›  ottobre  1994  l'indicazione   nell'etichettatura
nutrizionale degli zuccheri, degli acidi grassi saturi,  delle  fibre
alimentari e del sodio non  comporta  l'obbligo  di  menzionare  tali
sostanze. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1993 
                              SCALFARO 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                               COSTA, Ministro per il 
                                        coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
                                  DE LORENZO, Ministro della sanita' 
                                       COLOMBO, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                          CONSO, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
                                    GUARINO, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                   FONTANA, Ministro dell'agricoltura 
                                  e delle foreste 
Visto, il Guardasigilli: CONSO