Art. 12. 1. E' consentita fino al 30 giugno 1993 l'utilizzazione dei materiali di confezionamento e delle etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto. 2. I prodotti alimentari confezionati ed etichettati ai sensi del comma 1 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 30 settembre 1994. 3. Fino al 1 ottobre 1994 l'indicazione nell'etichettatura nutrizionale degli zuccheri, degli acidi grassi saturi, delle fibre alimentari e del sodio non comporta l'obbligo di menzionare tali sostanze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE LORENZO, Ministro della sanita' COLOMBO, Ministro degli affari esteri CONSO, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: CONSO