Art. 3. 
  1. Si intende per: 
    a) etichettatura nutrizionale: una dichiarazione riportata  sulla
etichetta e relativa al valore energetico ed ai seguenti nutrienti: 
     1) le proteine; 
     2) i carboidrati; 
     3) i grassi; 
     4) le fibre alimentari; 
     5) il sodio; 
     6) le vitamine  e  i  sali  minerali  elencati  nell'allegato  e
presenti  in  quantita'   significativa   secondo   quanto   previsto
nell'allegato stesso; 
    b) informazione nutrizionale:  una  descrizione  e  un  messaggio
pubblicitario che affermi, suggerisca  o  richiami  che  un  alimento
possiede particolari caratteristiche nutrizionali inerenti: 
     1) al valore energetico che esso fornisce  o  fornisce  a  tasso
ridotto o maggiorato ovvero non fornisce; 
     2) ai nutrienti che esso  contiene  o  contiene  in  proporzione
ridotta o maggiorata ovvero non contiene; 
    c) proteine: il contenuto proteico calcolato con la seguente for-
mula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) x 6,25; 
    d) carboidrati:  qualsiasi  carboidrato  metabolizzato  dall'uomo
compresi i polialcoli; 
    e) zuccheri: tutti i mono e i disaccaridi presenti in un alimento
esclusi i polialcoli; 
    f) grassi: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi; 
    g) acidi grassi saturi: gli acidi grassi che non presentano doppi
legami; 
    h) acidi grassi monoinsaturi: gli  acidi  grassi  con  un  doppio
legame cis; 
    i) acidi grassi polinsaturi: gli acidi grassi  con  doppi  legami
cis, interrotti da gruppi metilenici; 
    l) fibra alimentare: sostanza commestibile  di  origine  vegetale
che di norma non e' idrolizzata dagli  enzimi  secreti  dall'apparato
digerente dell'uomo; 
    m) valore medio: il valore che rappresenta meglio la quantita' di
un nutriente contenuto  in  un  dato  alimento  tenendo  conto  delle
tolleranze dovute  alle  variazioni  stagionali,  alle  abitudini  di
consumo e agli altri fattori che  possono  farne  variare  il  valore
effettivo, ivi comprese le variazioni che  subisce  il  prodotto  nel
corso della sua vita commerciale. 
  2. Non costituisce informazione nutrizionale di  cui  al  comma  1,
lettera b), la indicazione quantitativa o qualitativa  di  nutrienti,
quando essa e' richiesta dalle norme vigenti.