Art. 4. 1. Sono consentite soltanto le informazioni nutrizionali inerenti al valore energetico e ai nutrienti elencati nell'art. 3, comma 1, lettera a), e alle sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di detti nutrienti. 2. L'etichettatura nutrizionale comporta l'elencazione, nell'ordine, delle indicazioni relative al valore energetico e alla quantita' di proteine, di carboidrati e di grassi oppure quella del valore energetico e della quantita' di proteine, di carboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio. 3. Qualora si fornisca una informazione nutrizionale sugli zuccheri, sugli acidi grassi saturi, sulle fibre alimentari o sul sodio e' obbligatorio riportare, nell'ordine, le indicazioni relative al valore energetico e alla quantita' di proteine, di carboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio. 4. E' facoltativo invece riportare le quantita' di una o piu' fra le seguenti sostanze: a) l'amido; b) i polialcoli; c) gli acidi grassi monoinsaturi; d) gli acidi grassi polinsaturi; e) il colesterolo; f) le vitamine e gli elementi minerali elencati nell'allegato, se presenti in quantita' significativa secondo quanto previsto nell'allegato stesso. 5. E' obbligatorio dichiarare anche le sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di nutrienti elencati ai commi 2, 3 e 4 quando essi sono oggetto di informazione nutrizionale. 6. E' obbligatorio altresi' far riferimento alla quantita' di acidi grassi saturi, quando si indica la quantita' delle seguenti sostanze: a) acidi grassi polinsaturi; b) acidi grassi monoinsaturi; c) colesterolo. 7. La dichiarazione del contenuto delle sostanze di cui al comma 6 non costituisce informazione nutrizionale ai sensi del comma 3.