Art. 4. 
  1. Sono consentite soltanto le informazioni  nutrizionali  inerenti
al valore energetico e ai nutrienti elencati nell'art.  3,  comma  1,
lettera a), e alle sostanze che appartengono o compongono  una  delle
categorie di detti nutrienti. 
  2.    L'etichettatura    nutrizionale    comporta    l'elencazione,
nell'ordine, delle indicazioni relative al valore energetico  e  alla
quantita' di proteine, di carboidrati e di grassi oppure  quella  del
valore energetico e della quantita' di proteine, di  carboidrati,  di
zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di
sodio. 
  3.  Qualora  si  fornisca  una  informazione   nutrizionale   sugli
zuccheri, sugli acidi grassi saturi, sulle  fibre  alimentari  o  sul
sodio e' obbligatorio riportare, nell'ordine, le indicazioni relative
al valore energetico e alla quantita' di proteine, di carboidrati, di
zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di
sodio. 
  4. E' facoltativo invece riportare le quantita' di una o  piu'  fra
le seguenti sostanze: 
    a) l'amido; 
    b) i polialcoli; 
    c) gli acidi grassi monoinsaturi; 
    d) gli acidi grassi polinsaturi; 
    e) il colesterolo; 
    f) le vitamine e gli elementi minerali elencati nell'allegato, se
presenti  in  quantita'   significativa   secondo   quanto   previsto
nell'allegato stesso. 
  5. E' obbligatorio dichiarare anche le sostanze che appartengono  o
compongono una delle categorie di nutrienti elencati ai commi 2, 3  e
4 quando essi sono oggetto di informazione nutrizionale. 
  6. E' obbligatorio altresi' far riferimento alla quantita' di acidi
grassi saturi, quando si indica la quantita' delle seguenti sostanze: 
    a) acidi grassi polinsaturi; 
    b) acidi grassi monoinsaturi; 
    c) colesterolo. 
  7. La dichiarazione del contenuto delle sostanze di cui al comma  6
non costituisce informazione nutrizionale ai sensi del comma 3.