Art. 6. 
  1. Il valore energetico  ed  il  tenore  dei  nutrienti  o  i  loro
componenti devono essere espressi numericamente. Le unita' di  misura
da usare sono le seguenti: 
    a) valore energetico, kcal e kJ; 
    b) proteine, grammi (g); 
    c) carboidrati, grammi (g); 
    d) grassi, eccettuato il colesterolo, grammi (g); 
    e) fibre alimentari, grammi (g); 
    f) sodio, grammi (g); 
    g) colesterolo, milligrammi (mg); 
    h) vitamine e sali minerali,  le  unita'  di  misura  specificate
nell'allegato. 
  2. I valori di cui al comma 1 devono essere riferiti a 100  g  o  a
100 ml. 
  3. I dati di cui al comma 2 possono essere espressi per razione, se
questa e' quantificata sull'etichetta, o per porzione,  a  condizione
che sia indicato il numero di porzioni contenute nella confezione. 
  4.  Le  quantita'   riportate   devono   essere   quelle   presenti
nell'alimento  al  momento  della  vendita;  detti   valori   possono
riferirsi anche all'alimento pronto per il consumo a  condizione  che
vengano  forniti  sufficienti   informazioni   sulle   modalita'   di
preparazione. 
  5. I dati sulle vitamine e sui sali minerali devono inoltre  essere
espressi come  percentuale  della  razione  giornaliera  raccomandata
riportata nell'allegato riferite alle quantita' specificate ai  sensi
dei commi 2 e 3. 
  6. La percentuale della dose giornaliera raccomandata per  vitamine
e  sali  minerali  puo'  essere  fornita  mediante   rappresentazione
grafica. 
  7. Nel caso in cui vengano dichiarati gli zuccheri, i polialcoli  o
l'amido, la  relativa  indicazione  deve  seguire  immediatamente  la
dichiarazione del tenore di carboidrati come segue: 
    a) carboidrati g, 
di cui: 
     1) zuccheri g; 
     2) polialcoli g; 
     3) amido g. 
  8. L'indicazione della quantita', del tipo di acidi grassi e  della
quantita' di colesterolo deve seguire immediatamente la dichiarazione
della quantita' di grassi totali come segue: 
    a) grassi g, 
di cui: 
     1) saturi g; 
     2) monoinsaturi g; 
     3) polinsaturi g; 
     4) colesterolo mg. 
  9. I valori dichiarati sono valori medi rilevati in base: 
    a) alle analisi dell'alimento effettuate dal produttore; 
    b) al calcolo sui valori medi noti o effettivi degli  ingredienti
impiegati; 
    c) ai calcoli sui dati generalmente fissati e accettati.