Art. 9. 1. All'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari, fatte salve le disposizioni applicabili alle acque minerali naturali ed ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare, non devono essere tali da indurre ad attribuire al prodotto proprieta' atte a prevenire, curare o guarire malattie umane, ne' accennare a proprieta' che esso non possiede; fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di etichettature nutrizionale, esse non devono inoltre evidenziare caratteristiche particolari quando i prodotti analoghi possiedono le stesse caratteristiche". 2. Le diciture "glucidi", "protodi" e "lipidi" di cui alla lettera h) dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono equivalenti alle diciture "carboidrati", "proteine" e "grassi". 3. La dicitura "Kilocalorie (Kcal) o in Kilojoules (KJ)" di cui alla lettera i) dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e' sostituita dalla seguente: "kilocalorie (kcal) e in kilojoules (kJ)".