Art. 9. 
  1. All'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  109,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "  2.  L'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei
prodotti alimentari, fatte salve  le  disposizioni  applicabili  alle
acque minerali naturali ed ai prodotti destinati ad una alimentazione
particolare, non devono essere  tali  da  indurre  ad  attribuire  al
prodotto proprieta' atte  a  prevenire,  curare  o  guarire  malattie
umane, ne' accennare a proprieta' che esso non possiede; fatto  salvo
quanto previsto dalle norme in materia di etichettature nutrizionale,
esse  non  devono  inoltre  evidenziare  caratteristiche  particolari
quando i prodotti analoghi possiedono le stesse caratteristiche". 
  2. Le diciture "glucidi", "protodi" e "lipidi" di cui alla  lettera
h) dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111,  sono
equivalenti alle diciture "carboidrati", "proteine" e "grassi". 
  3. La dicitura "Kilocalorie (Kcal) o in  Kilojoules  (KJ)"  di  cui
alla lettera i) dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,
n. 111, e'  sostituita  dalla  seguente:  "kilocalorie  (kcal)  e  in
kilojoules (kJ)".